Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49763 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49763 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEVULAJ BERDO N. IL 27/02/1984
HOXHA CLODIAN N. IL 11/01/1985
avverso la sentenza n. 4716/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
13/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi:
BELLULAJ BERDO deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
responsabilità dell’imputato.
Il motivo è inammissibile; difatti viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla
sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una
valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune
da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella
valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, kesistenza di un logico apparato
argonnentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con
riferimento alla responsabilità dellaimputato in ordine ai fatti ascritti. Tutto ciò preclude qualsiasi
ulteriore esame da parte della Corte di legittimità ((Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv.
216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
HOXHA CLODIAN deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
responsabilità dell’imputato.
Il motivo è inammissibile; difatti il ricorso è privo della specificità, prescritta dallaart. 581, lett. c),
in relazione alkart 591 lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza
nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello
della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace,
Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si dà atto
delle risultanze istruttorie che hanno condotto allaaffermazione di penale responsabilità
delkimputato in ordine al reato alla stesso ascritto.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
PQM.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie
ciascuno della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

24/11/2015

Il/La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 13/05/2013, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 16/09/2009, nei confronti di BELAJLAJ
BERDO, HOXHA CLODIAN, confermava la condanna in relazione al reato di cui all’art. 12 c.p.

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