Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49761 del 26/09/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49761 Anno 2013
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
ANDREI DANIEL DRAGOS N. IL 23/08/1982
avverso la sentenza n. 4823/2009 GIP TRIBUNALE di LATINA, del
21/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
le conclusioni del PG Dott. ao»ii-e-N_ (2’14 P-kitg4
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VV.;

Data Udienza: 26/09/2013

FATTO E DIRITTO
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma propone ricorso
per cassazione avverso la sentenza in epigrafe pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. nei
confronti di Daniel Dragos Andrei per il reato cui all’art. 186, co. 2 lett. c), co. 2bis C.d.S.
dolendosi che il Giudice non aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente di guida derivante ope legis dalla consumazione del reato in questione e

pertanto, chiedendo l’annullamento della sentenza

in parte qua

con i conseguenti

provvedimenti.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Risulta opportuno invertire l’ordine delle censure. Diversamente da quanto ritenuto dal
ricorrente e dal P.G. nella requisitoria resa per iscritto, la pena applicata dal giudice non è
illegale.
Il fatto per cui procede risulta esser stato commesso il 10.5.2009 e pertanto sotto la vigenza
dell’art. 186 C.d.S., nel testo introdotto dal d.l. 3.8.2007, n. 117, convertito con modificazioni
dalla legge 2.10.2007, n. 160, il quale prevedeva per l’ipotesi che qui interessa la pena
dell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e dell’arresto fino a sei mesi, raddoppiata nel caso
in cui il conducente avesse provocato un incidente.
Solo con la legge n. 120/2010 il minimo edittale è stato elevato a mesi sei di arresto (con il d.l.
n. 92/2008 tale pena era stata modificata nella sola componente detentiva, portata da tre a
sei mesi di arresto).
Pertanto, la pena base determinata in mesi sei di arresto risulta qui‘li superiore al minimo
edittale al quale deve farsi riferimento nel caso che occupa, tenuto conto del principio di
legalità (art. 2 cod. pen.).
Peraltro, sulla pena base così individuata è stata apportata una prima diminuzione per la
concessione delle attenuanti generiche; laddove, consistendo il fatto di aver provocato un
incidente stradale una circostanza aggravante ad effetto speciale, il giudice avrebbe dovuto
operare ed esplicitare il giudizio di bilanciamento tra le concorrenti circostanze (“In tema di
guida in stato di ebbrezza, quando la circostanza aggravante ad effetto speciale di aver
provocato un incidente stradale concorre con le circostanze attenuanti generiche, deve
procedersi al giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 69 cod. pen. che, in caso di
equivalenza, comporta l’applicazione della pena che sarebbe inflitta come se non ricorresse
alcuna delle circostanze in comparazione”: Sez. 4, n. 7460 del 13/11/2012 – dep. 14/02/2013,
P.G. in proc. Florio, Rv. 254475).
Tuttavia, non è ravvisabile nell’omessa esplicitazione del giudizio di bilanciamento una causa di
nullità della sentenza, dovendosi ritenere implicitamente eseguito quel giudizio – come rivela il
riferimento alla ritenuta congruità della pena – con esito di prevalenza della circostanza
attenuante sulla concorrente aggravante (nel senso che “non è causa di nullità della sentenza

di aver altresì applicato una pena principale in misura inferiore al minimo legale; conclude,

di patteggiamento la mancata esplicitazione del giudizio di comparazione tra circostanze e della
• riduzione determinata dalla diminuente di rito ove il giudice affermi la congruità della pena
concordata, in quanto ciò costituisce espressione del giudizio valutativo implicitamente
effettuato, idoneo a soddisfare l’obbligo della motivazione” Sez. 3, n. 42910 del 29/09/2009 dep. 11/11/2009, P.G. in proc. Gallicchio, Rv. 245209; similmente Sez. 5, n. 4715 del
06/10/1999 – dep. 10/11/1999, Pugliese, Rv. 214563).
2.2. Per assunto non controverso, con la sentenza di “patteggiamento” vanno applicate le

cod. proc. pen. limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca
nei casi previsti dall’articolo 240 cod. pen. In senso contrario, non potrebbe neppure opporsi
che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione
amministrativa, giacchè detta sanzione non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, che
deve essere limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Nè potrebbe
opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato,
in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità
dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo
fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta
nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti, nel formulare la richiesta, perchè stimata
rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile (da ultimo, Sezione IV, 19 gennaio
2011, Proc. gen. App. Trieste in proc. Sbrizzai).
Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, con la pronuncia impugnata non
avrebbe potuto essere emessa anche la statuizione concernente la revoca della patente di
guida, perché prevista dalla ricordata disposizione quando il reato risulti commesso dal
conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore
a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ipotesi che non
ricorrono nella fattispecie in esame.
Il connesso tema della applicabilità nella fattispecie della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida non può essere trattato in questa sede per la sua
mancata devoluzione.
Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.9.2013.

sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell’articolo 445, comma 1,

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