Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49761 del 24/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49761 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SIMONI ODISE N. IL 28/10/1991
RUDI EDISON N. IL 05/07/1987
avverso la sentenza n. 7653/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 24/11/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e
vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità al trattamento sanzionatorio.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili; difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena
irrogata con concessione delle attenuanti generiche eqquivalenti all’aggravante, considerandola
bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, avendo preso in considerazione, a tal fine, le
modalità della condotta e la personalità degli imputati. Nei ricorsi si prospettano esclusivamente
valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice &appello con
motivazione sintetica, ma congrua ed esaustiva, previo specifico esame degli argomenti difensivi
attualmente riproposti. Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando
il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e kargonnentare
scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794;
Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Sakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv.
226074).
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie
ciascuno della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
24/11/2015
Il Presi ente
Il Consigliere Estensore
CARRELLI PAL
ROB
I MONTRONE
A
….._
NIO P RETL PINO
A7
\■_
Il/La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 06/08/2014, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di RIETI, in data 14/11/2013, nei confronti di SIMONI
ODISE, RUDI EDISON, confermava la condanna in relazione al reato di cui all’art. 628 c.p.