Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49760 del 26/09/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49760 Anno 2013
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
nei confronti di:
ZANIER PIERINO, N. IL 6.10.1950
avverso la sentenza n. 312/2011 pronunciata dal Tribunale di Tolmezzo il 25/9/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Eduardo Scardaccione, che ha chiesto l’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Trieste propone ricorso
per cassazione avverso la sentenza in epigrafe pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. nei
confronti di Zanier Pierino per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, co. 2
lett. c) C.d.S., dolendosi che il Giudice ha omesso di applicare la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida derivante dalla consumazione del reato in
questione per essere sussistente la recidiva nel biennio; conclude, pertanto, chiedendo
l’annullamento della sentenza in parte qua con i conseguenti provvedimenti.

1

Data Udienza: 26/09/2013

2. Il ricorso deve essere rigettato.
Per assunto non controverso, con la sentenza di “patteggiamento” vanno applicate le sanzioni
amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell’articolo 445, comma 1, cod.
proc. pen. limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca nei
casi previsti dall’articolo 240 cod. pen. Sicchè, ricorrendone le condizioni, il giudice è tenuto a
disporre la revoca della patente che discenda dall’accertamento del reato previsto dall’art. 186,
co. 2 lett. c) C.d.S., ove questo sia accompagnato dalle altre condizioni della revoca. In

con il decreto-legge 3 agosto 2007 n.117, entrato in vigore il 4.8 successivo. L’innovazione è
dunque precedente la data (19.3.2011) del commesso reato, il che esclude che possa invocarsi
il principio di legalità previsto per le sanzioni amministrative dall’art. 1 della legge n. 689 del
1981, che stabilisce che “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in
forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.
Tuttavia, il medesimo principio di legalità pretende che la menzionata condizione, consistente
nella reiterazione del reato in un arco temporale che ha quale suo estremo ‘più basso’ il giorno
del passaggio in giudicato della prima decisione che accerta l’illecito (Sez. 4, n. 18184 del
15/02/2013 – dep. 19/04/2013, Borella, Rv. 255821), sia stata fatta oggetto di specifica
contestazione.
In quanto sanzione amministrativa accessoria al reato in parola (da ultimo Sez. 4, n. 49221 del
30/11/2012 – dep. 18/12/2012, P.G. in proc. Matteucci, Rv. 2539719), e pertanto corredo
afflittivo dell’illecito penale, essa impone che i presupposti di applicazione che si ritiene
ricorrano nel caso concreto siano resi noti all’accusato, in forme e termini che permettano a
questi di esercitare il diritto di difesa.
Tanto va affermato anche se non si è in presenza di una circostanza aggravante in senso
proprio (in ordine alla quale è agevolmente rinvenibile nell’art. 516 cod. proc. pen. il referente
normativo dell’obbligo di contestazione); al riguardo non è inutile rammentare che l’art. 4 della
I. n. 251/05 ha eliminato ogni relazione tra illecito contravvenzionale e recidiva. Ciò non di
meno, il diritto di difesa, direttamente discendente dall’art. 24 Cost., è in grado di esplicare i
propri effetti su ogni elemento del fatto al quale sia riconnesso un peso sanzionatorio che gravi
sull’imputato.
Nel caso in esame, non può quindi ritenersi sufficiente che sia stata elevata la contestazione
del reato di guida in stato di ebbrezza, discendendo la revoca della patente specificamente
dalla condizione della ‘recidiva nel biennio’. In assenza di tale contestazione, che attesa la
natura del rito celebrato non può ritenersi effettuata nel corso del giudizio, la sentenza
impugnata risulta legittimamente priva della statuizione concernente la revoca della patente di
guida.
Ne consegue l’infondatezza del ricorso.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio del 26/9/2013.

particolare, la condizione della “recidiva nel biennio”, è stata inserita nel citato art. 186 lett. c)

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