Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49760 del 24/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49760 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RECI SAJMIR N. IL 31/05/1982
avverso la sentenza n. 2800/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 24/11/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il/La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 12/12/2012, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 04/04/2008, nei confronti di RECI SAJMIR
confermava la condanna in relazione al reato di cui all’art. 648 c.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
24/11/2015
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il motivo è inammissibile; difatti I ricorso è privo della specificità, prescritta dallé.art. 581, lett. c), in
relazione allé.art 591 lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che <