Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4976 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4976 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CUGINI FEDERICO N. IL 27/07/1989
avverso la sentenza n. 500/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
13/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V (- v, cp,,-L,0
che ha concluso per A:,e
–tt:
O
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 19/12/2013

Ritenuto in fatto

CUGINI Federico ricorre avverso la sentenza di condanna di cui in epigrafe che,
riformando in melíus quella di primo grado quanto al trattamento sanzionatorio, lo ha
comunque, riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

Sostiene in primo luogo la nullità del decreto penale di condanna, poi opposto
dall’imputato, per omessa notifica del medesimo al difensore di fiducia: gli atti dovevano
quindi essere restituiti per l’ulteriore corso all’ufficio del pubblico ministero.

Trattavasi infatti di nullità assoluta, che non poteva considerarsi sanata né
dall’intervenuta opposizione, né dal fatto che il decreto penale fosse stato notificato al
difensore di ufficio.

Quanto all’affermazione di responsabilità, lamenta la mancata acquisizione del libretto
metrologico relativo all’apparecchio utilizzato per l’effettuazione del controllo alcol emico,
non potendosi escludere anomalie nel funzionamento di tale apparecchio: non poteva
condividersi la decisione della Corte che aveva valorizzato le dichiarazioni del militare
operante sul funzionamento dell’apparecchio e sul fatto che questo era comunque
controllato dal comando.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.

Con riferimento alla prima doglianza, risulta in atti che vi è stata la notifica del decreto
penale al difensore di ufficio, pur essendo intervenuta la nomina del difensore di fiducia,
e che, tuttavia, l’imputato ha ritualmente proposto opposizione.

Trova allora applicazione il principio secondo cui, in tema di decreto penale di condanna,
l’omessa notifica al difensore è sanata dalla presentazione dell’opposizione (Sezione III,
9 febbraio 2012, Spadafora, rv. 252363), poiché, avendo l’atto conseguito lo scopo cui
era diretto, viene meno l’interesse dell’imputato all’osservanza della disposizione violata
(Sezione IV; 1° aprile 2010, Petrina, rv. 247094).

2

Con il ricorso ripropone le doglianze già sottoposte, e non accolte, in sede di appello.

Difatti, l’omessa notifica del decreto penale di condanna al difensore non determina una
nullità assoluta, conseguendone appunto l’effetto sanante in conseguenza della
presentazione dell’opposizione, anche perché, avendo l’atto conseguito lo scopo cui era
diretto, viene meno l’interesse dell’imputato all’osservanza della violazione violata.

Quanto all’altra doglianza, vale il principio secondo cui, allorquando l’alcoltest risulti
positivo costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto

l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione (di recente, Sezione
IV, 12 luglio 2013, Varrata).

Sotto questo profilo, la doglianza è basata non solo su una generica prospettazione circa
il difetto di funzionamento dell’apparecchiatura, ma con valenza assorbente [ai fini del
presente giudizio di legittimità], è la puntuale valutazione del tema da parte del giudice di
appello, che ha espresso motivato e incensurabile convincimento sull’assenza di dubbi
circa il difetto di funzionamento e, quindi, in ordine alla necessità di acquisire il libretto
metrologico.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 dicembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure

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