Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49759 del 26/03/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49759 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
BEN MENAOUAR AYMEN N. IL 16/06/1984
avverso la sentenza n. 30204/2011 TRIB.SEZ.DIST. di FABRIANO,
del 17/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 26/03/2013

Ritenuto in fatto
Il Giudice monocratico del Tribunale di Ancona, sezione di distaccata di Fabbriano, con
sentenza in data 17.7.012, dichiarava BEN MENAOUAR AYMEN colpevole del reato di cui
all’art. 186 commi 1 E 2 lett c) e comma secondo sexies c.d.s. per guida in stato di
ebbrezza (tasso alcolemico pari a 1,72 g/I alla prima prova e a 1,72 g/I alla seconda prova)
pagamento delle spese processuali. Disponeva la sospensione della patente di guida per il
periodo di anni uno.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona ha proposto
ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza, rilevando l’omessa applicazione da
parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida nel periodo prescritto di anni due.
Il ricorso è fondato.
E difatti, a norma dell’art. 186 secondo comma lett. C c.d.s. comma modificato dall’art. 3
legge 15.7.09 n. 94, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcol
emico superiore ad 1.5 grammi per litro, consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni, ma, se il veicolo
appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione è raddoppiata.
Poiché, nel caso di specie, il veicolo col quale è stato commesso il reato appartiene a terzi,
come risulta dal verbale di accertamenti urgenti in data 27.9.09, dei CC di Fabbriano, la
durata della sospensione non poteva essere inferiore ad anni due.
Dunque il giudice doveva disporre la suindicata sanzione amministrativa per il periodo di
anni due.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla mancata
applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida nella misura suindicata, che può essere disposta in questa sede, senza necessità di
rinvio
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che determina in anni
due.
Così deliberato in camera di consiglio, il 26 marzo 2013.

Il consigliere estensore
MariaPa Savino

Il Presidente
Pietro Antonio Sirena
9‘-,

e lo condannava alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, oltre al

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV Sezione Penale

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