Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49759 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49759 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ORSELLI LEONARDO N. IL 04/05/1979
avverso la sentenza n. 1505/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
08/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– i primi tre motivi di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilita’, è inammissibile ed alla qualificazione giuridica del fatto
sono inannmssibili; difatti viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al
ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di
appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito
preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle
prove, evidenti illogicità, risultando, invece, lé.esistenza di un logico apparato argomentativo sulla
base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla
responsabilità delkinnputato in ordine al fatto ascrittogli ed alla qualificazione giuridica dello stesso.
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità ((Sez. U n. 12 del
31/5/2000, gakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074);
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto difatti il giudice di appello ha
ritenuto adeguata la pena determinata dal giudice di primo grado considerandola bene perequata
rispetto al reale disvalore del fatto, avendo preso in considerazione, a tal fine, le modalità della
condotta e la personalità delkimputato. Nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di
elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice diappello con motivazione sintetica,
ma congrua ed esaustiva, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti.
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione
delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e laargomentare scevro da vizi logici, come nel
caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000,
Sakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 ).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

24/11/2015
Il Consi liere Estensore
CARRELLI PA
ROB

Il Presid nte

1

AN ONÍO RE STPINO

Il/La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 08/02/2012, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LUCCA, in data 01/12/2009, nei confronti
di ORSELLI LEONARDO in relazione al reato di cui all’art. 628 c.p.

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