Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49758 del 24/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49758 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOUDADSI ABDERRAHIM N. IL 03/11/1971
avverso la sentenza n. 837/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
24/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 24/11/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il motivo è inammissibile; difatti viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla
sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una
valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune
da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella
valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, lèesistenza di un logico apparato
argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con
riferimento alla responsabilità delkimputato in ordine al fatto ascrittogli; in tal senso si è fatto
riferimento a puntuali risultanze probatorie in base alle quali emergeva che kimputato è. Tutto ciò
preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000,
Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
24/11/2015
Il/La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 24/06/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 18/10/2013, nei confronti di
LOUDADSI ABDERRAHIM in relazione al reato di cui all’art. 628 c.p.