Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49758 del 07/03/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49758 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BALWINDER SINGH N. IL 13/04/1966
avverso l’ordinanza n. 3/2011 TRIBUNALE di ROMA, del 31/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Clà?» Ii.j

c Agi 4 di< le ,t -zigtvo cid -ztev2.4, Uditi difensor Avv.; t Data Udienza: 07/03/2013 odio Ritenuto in fatto Balwinder Singh proponeva, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per Cassazione awerso l'ordinanza in data 31.5.012 del giudice monocratico di Roma con la quale veniva respinto il ricorso awerso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi: 1-violazione di legge in relazione all'art. 25 co 1 Cost. e art. 6 convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Assume la difesa del ricorrente che la competenza a decidere, ex art. 99 d.p.r. Giudice civile, in quanto tale ricorso introduce un procedimento di volontaria giurisdizione, riservato, come tale, alla cognizione del giudice civile. Con l'attribuzione al giudice penale della decisione del ricorso è stata posta in essere una palese violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall'art. 25 co 1 Cost. e dall'art. 6 CEDU. 2- violazione di legge in relazione all'art. 74 ss. d.p.r. 115/2002 nella parte in cui il giudice ha respinto l'istanza per l'assenza di un valido documento identificativo del richiedente. Assume la difesa che l'istituto del patrocinio in favore dei non abbienti si basa su un'autocertificazione delle condizioni economiche e familiari del richiedente, che poi vengono sottoposte al vaglio dell'autorità finanziaria. Con il ricorso all'autocertificazione reddituale l'ordinamento accorda preferenza alle esigenze di celerità all'ammissione del beneficio al fine di consentire il pieno rispetto del diritto di difesa dell'imputato, assicurandogli l'assistenza di un difensore, e rimandando ad un momento successivo la fase di verifica e di controllo della veridicità delle dichiarazioni. Di conseguenza l' allegazione di un documento di identità dovrebbe trovare delle deroghe per consentire l'accesso al beneficio a soggetti che versino nelle condizioni di non disporre di un valido documento di identità. 3- violazione di legge in relazione all'art. 109 T.U. spese di giustizia (d.p.r. 115/2000), per aver ritenuto che la domanda di ammissione al gratuito patrocinio è stata presentata in data 11.5.2010, oltre il termine di venti giorni dal primo atto in cui è intervenuto il difensore, e peraltro quando la prestazione difensiva era stata già completata. Assume a tale proposito la difesa che il termine di cui all'art. 109 cit d.p.r. non è un termine perentorio, stabilito a pena di decadenza, in quanto, se così fosse, tale previsione avrebbe dovuto essere adottata esplicitamente nel medesimo testo normativo. Ritenuto in diritto Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, concernente la competenza del giudice civile, l'art. 99 dpr 30.5.02 n. 115 stabilisce che, avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, l'interessato può proporre ricorso davanti al presidente del Tribunale o della Corte di Appello cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. La competenza del giudice civile, invocata dal ricorrente, riguarda non il provvedimento di reiezione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, bensì il procedimento di opposizione, 1 115/2002, sul ricorso avverso il prowedimento reiettivo dell'istanza di gratuito patrocinio spetta al ex art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato). Tale opposizione introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile. Ne consegue che la trattazione del ricorso per cassazione awerso l'ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione. Tuttavia, qualora l'ordinanza che decide l'opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una né una questione di competenza né una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare. Sez. U, n. 19161 del 03/09/2009 (Rv. 609887) Sez. 3, n. 24070 de/ 13/05/2010 Cc. (dep. 23/06/2010) Rv. 247873 Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 15813 del 02/07/2010 (Rv. 619266) Infondato è anche il secondo motivo relativo all' assenza di un valido documento identificativo del richiedente. In realtà i giudici di merito hanno ritenuto di non poter accogliere l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non solo per la mancanza di un documento di identità, ma fondarrknalmente perché le esatte generalità del richiedente erano rimaste sconosciute anche in;base ai rilievi foto dattiloscopici. Questa Corte si è ripetutamente pronunciata sull'argomento ritenendo che anche per l'istante straniero sussista l'obbligo di produrre, a pena di inammissibilità, almeno una documentazione equipollente alla certificazione anagrafica richiesta dall'art. 79, comma primo lett. b) d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Di conseguenza è stato ritenuto legittimo il prowedimento con cui il giudice ha respinto la domanda di ammissione presentata da uno straniero di cui abbia fondato motivo di ritenere che le generalità indicate nell'autocertificazione non siano esatte, in quanto l'incertezza sull'identità dell'istante impedisce di svolgere i necessari accertamenti sulle sue condizioni reddituali, ai fini della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al richiesto beneficio. Tale ipotesi ricorre nel caso in esame, posto che, come argomentato dal primo giudice, cui l'ordinanza impugnata fa rinvio, le generalità dell'imputato, sprovvisto di documento di identificazione, sono rimaste sconosciute, anche all'esito dei rilievi foto dattiloscopici. "E' legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora vi sia incertezza in ordine all'esattezza delle generalità dichiarate dall'interessato nell'istanza, in quanto la mancanza di certezza sulla sua identità impedisce di eseguire le verifiche sulle sue condizioni per l'ammissione al beneficio ai sensi degli artt. 96 commi secondo e terzo e 98 comma secondo del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115". (Sez. 4, n. 11792 de110/02/2009 Cc. dep. 17/03/2009 Rv. 243204,v.anche Cass Sez. 4, n. 10827 del 25/02/2010 Cc. (dep. 19/03/2010 )Rv. 247040, Sez. 4, n. 11792 de/ 10/02/2009 Cc. (dep. 17/03/2009) Rv. 243204 3- Il terzo motivo, riguardante la non perentorietà del termine del termine di cui all'art. 109 cit d.p.r.., è assorbito nel secondo. Giusto per completezza espositiva, si rammenta che, secondo detta norma, il prowedimento di ammissione acquista efficacia dalla data in cui è presentata 2 violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari che non determina l'istanza o è pervenuta in cancelleria o dal primo atto in cui interviene il difensore se l'interessato si riserva di presentare l'istanza e questa è presentata nei venti giorni successivi; tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, avendo il difensore dell'imputato depositato la domanda di ammissione al beneficio il 11.5.2010, quando detto termine era abbondantemente trascorso dal completamento della prestazione professionale ( v provvedimento impugnato). Il ricorso deve dunque essere rigettato. Segue per legge, ai sensi del'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 7.3.013 P.Q.M

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