Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49757 del 24/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49757 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOLINAS FABRIZIO N. IL 26/05/1976
avverso la sentenza n. 3293/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
04/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE,
Data Udienza: 24/11/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il/La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 04/10/2013, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PISA, in data 13/01/2012, nei confronti di MOLINAS
FABRIZIO confermava la condanna in relazione al reato di cui all’art. 628 c.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
24/11/2015
Il Consigliere Estensore
CARRELLI PALO
ROBE
I MONTRONE
IA
Il Presdepte
ANTONIO IRET1PINO
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Il motivo è inammissibile; difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena come
rideterminata considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, rilevando di non
potere concedere le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti in relazione
alla gravità del fatto ed alla personaltà dell’imputtao recidivo.