Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49757 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49757 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZANOTTI ALFREDO N. IL 18/06/1946
avverso la sentenza n. 2783/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per i%2(
21’a71-10,

V

Udit i €14fensor A-o-v7

Data Udienza: 03/12/2013

,

,.,

24 Zanotti Stefano

Motivi della decisione

1.11 Tribunale di Varese ha affermato la responsabilità dell’imputato in
epigrafe in ordine ai reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7 , del Codice della
strada. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano.
Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, l’imputato, alla guida di un
camion, effettuava manovra di sorpasso e si portava sull’opposta

allontanava senza prestare soccorso.

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo due motivi.

2.1 Con il primo si lamenta che non si è tenuto conto del carattere doloso
del reato. L’imputato ha sempre negato di essersi reso conto dell’accaduto ed ha
aggiunto di essersi subito dopo regolarmente fermato ad un semaforo rosso.
L’idea di potersi sottrarre ad un fatto del genere allontanandosi è d’altra parte
inverosimile. La Corte d’appello oppone alla tesi difensiva argomenti presunti:
l’ipotizzato rumore connesso all’incidente, 1 4tuso dello specchio retrovisore prima
di rientrare nella corsia di marcia. Si tratta di congetture che non inficiano la
verosimile prospettazione difensiva, trascurando tra l’altro che il retrovisore
serviva per guardare la corsia di destra e non quella di sorpasso.

2.2 Con il secondo motivo si censura la mancata concessione delle
attenuanti generiche, trattandosi di un incensurato autotrasportatore mai
coinvolto in vicende consimili. Non è vero che non siano stati addotti elementi
positivi. Si è infatti fatto cenno all’incensuratezza, alla condotta di vita pregressa,
al positivo contegno processuale.

3. Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata espone che al momento del sorpasso, nell’opposta
corsia viaggiavano quattro ciclisti sul bordo della strada; e che, dopo la rovinosa
caduta in terra di uno di essi, il conducente del camion ometteva di fermarsi e
proseguiva la marcia. La vittima veniva ricoverata presso il locale ospedale. La
bicicletta presentava vari danni ed il conducente del ridetto camion veniva
individuato sulla base dei dati forniti dall’autista di altro veicolo sorpassato.
La pronunzia dà atto della tesi difensiva dell’imputato di aver notato la
presenza dei ciclisti ma di non essersi accorto della caduta di uno di essi,
essendosi limitato, dopo il sorpasso a guardare nello specchietto retrovisore
destro ai fini della manovra di rientro sulla corsia di marcia. La sentenza,

semicarreggiata, investiva un ciclista cagionandogli lesioni personali; indi si

tuttavia, considera che non vi sono dubbi in ordine all’esistenza dell’elemento
psicologico del reato. L’incidente si è verificato in un tratto di strada rettilinea in
buone condizioni di visibilità. L’imputato, alla guida di un’ingombrante camion
notò, per sua stessa ammissione la presenza dei ciclisti che procedevano in fila
indiana lungo il margine destro della loro carreggiata di marcia. La vittima è
rovinata al suolo proprio nel momento in cui l’imputato stava ultimando la
manovra di sorpasso e tale caduta fu accompagnata da un forte rumore, come
riferito da un teste, e da un leggero sbandamento del camion. L’imputato, d’altra

spalle guardando nello specchietto laterale destro.
Tale apprezzamento appare immune da censure logiche e giuridiche: si
analizzano i segni del caso concreto e si giunge alla motivata conclusione che la
caduta del ciclista, dovuta alla manovra compiuta, non era sfuggita all’imputato.
Di qui l’individuazione di condotta dolosa configurante il tratto subiettivo
dell’illecito. Il ricorrente, d’altra parte, muove obiezioni ipotetiche che finiscono
col sollecitare impropriamente questa Corte ad una autonoma riconsiderazione
del merito.

3.1 Quanto al trattamento sanzionatorio ed alle attenuanti generiche, la
sentenza considera che la sanzione è adeguata alla gravità del fatto; e che non si
giustifica la concessione delle attenuanti generiche attesa l’assenza di elementi
positivi da valutare. Anche qui si è in presenza di apprezzamento di merito, che
esclude la presenza di circostanze significative idonee a giustificare la
concessione dell’attenuante. Tale motivata valutazione non può essere qui
riconsiderata, in assenza di vizi di sorta.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la
condanna al pagamento delle spese processuali.

Pqm

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Roma 3 dicembre 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco BLAIOTTA)

IL PRESIDENTE

parte, prima di entrare nella propria corsia ha ispezionato la strada alle sue

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV Sezione Penale

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