Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49756 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49756 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIPITO ROSARIO N. IL 22/01/1990
avverso la sentenza n. 1048/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 12/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilita’, è inammissibile, in quanto viene prospettata una
valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza
di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di
mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una
motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte
territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece,
kesistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma
della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità delkimputato in ordine al fatto
ascrittogli. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. U n.
12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n, 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
– il motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio è inammissibile; difatti il giudice di
appello ha ritenuto adeguata la pena determinata dal giudice di primo grado considerandola bene
perequata rispetto al reale disvalore del fatto, rilevando di non potere concedere le attenuanti
generiche alla luce delkassenza di elementi di segno positivo valutabili in tal senso e tenuto conto
del comportamento processuale. E sul punto, conformemente alkorientamento espresso più volte
da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art.
62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione
fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione,
purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando
difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati
nell’interesse dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. Il n. 3609
del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle
attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli
altri da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). ile, in

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

24/11/2015
Il Consigliere Estensore
CARRELLI P

Il/La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 12/06/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di PALERMO, in data 14/11/2013, nei
confronti di PIPITO’ ROSARIO in relazione al reato di cui all’art. 629 c.p.

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