Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49756 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49756 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRADASCHI STEFAN N. IL 07/02/1989
avverso la sentenza n. 19/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
16/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. kyA,-4 -u-,2 •
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14

Data Udienza: 03/12/2013

22 Bradaschi Stefan

Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Forlì ha affermato la responsabilità dell’imputato in
epigrafe in ordine ad alcuni episodi di furto all’interno di esercizi commerciali ed
alle false dichiarazioni sulla propria identità personale. La sentenza è stata
confermata dalla Corte d’appello di Bologna.

Con il primo si lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha escluso la
possibilità di concedere la prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti ed
alla recidiva, evocando il divieto di cui all’art. 69, comma quattro, cod. pen. Nel
caso di specie, si assume, non si configurava alcuna pericolosità sociale 2 mentre
si è in presenza di fatti di limitata gravità, di piena confessione e di risarcimento
del danno. Al riguardo la Corte d’appello ha omesso di considerare
adeguatamente le prospettazioni difensive.

2.2 Con il secondo motivo si deduce che senza ragione sono state negate
le attenuanti generiche, essendosi prese in considerazione solo le precedenti
condanne.

3. Il ricorso è infondato.
3.La sentenza impugnata considera che la recidiva presenta nella
fattispecie speciale ed insuperabile rilievo per via dei numerose, gravi pregiudizi
anche per estorsione e rapina. Si stima quindi congruo e conforme all’articolo 69
comma 4 cod. pen. il giudizio di equivalenza tra le aggravanti, la recidiva e
l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. In tale complessivo contesto
argomentativo si considera altresì che l’ostinazione a delinquere ed i gravi
precedenti escludono di poter concedere le richieste attenuanti generiche.
Tale argomentazione reca valutazioni di merito che non presentano vizi
logici o giuridici. Si desume la ineludibile rilevanza della recidiva dalla pluralità e
gravità delle precedenti condanne con apprezzamento che non può essere
sindacato nella presente sede di legittimità. Analogamente è a dirsi per ciò che
attiene al diniego delle attenuanti generiche. Anche qui si è in presenza di
giudizio di merito che è argomentato alla stregua della pluralità delle
contestazioni e soprattutto del negativo profilo di personalità desunto dalle
precedenti condanne.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la
condanna al pagamento delle spese processuali.

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo due motivi.

Pqm

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Rocco Marco BLAIOTTA)

(Car BR CO)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

Roma 3 dicembre 2013

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