Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49755 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49755 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TORINO ROBERTO N. IL 27/04/1983
avverso la sentenza n. 2258/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 15/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato ed all’intervenuta estinzione
del reato per prescrizione.
Il motivo è inammissibile; difatti viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla
sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una
valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune
da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella
valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, laesistenza di un logico apparato
argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con
riferimento alla responsabilità dellè.imputato in ordine al fatto ascrittogli. Tutto ciò preclude qualsiasi
ulteriore esame da parte della Corte di legittimità ((Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv.
216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074). Quanto alla prescrizione, rileva la
Corte che, in tema di ricettazione, l’ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell’art. 648 cod.
pen. non costituisce unaautonoma previsione incriminatrice ma una circostanza attenuante
speciale, con la conseguenza che, ai fini dell’applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo
alla pena per il reato base e non a quella per l’ipotesi attenuata (Sez. U. n. 9567 del 21/4/1995,
Cosmo, Rv. 202003; sez. 2 n. 38803 del 14/10/2008, Geminiani, Rv. 241450). Pertanto il termine
massimo di prescrizione da applicarsi nel caso in esame è quello di di dieci anni che all’atto della
pronuncia d’appello non era ancora decorso. L’inammssibilità del ricorso impedisce di rilevare oggi
la prescrizione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

24/11/2015
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Il/La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 15/05/2014, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di CEFALU’, in data 19/10/2012, nei confronti di TORINO
ROBERTO confermava la condanna in relazione al reato di cui all’art. 648 c.p.

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