Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49755 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49755 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GICCIONE GIUSEPPA N. IL 21/06/1976
GUCCIONE FILIPPO ANTONIO N. IL 21/07/1970
LATINO MARIA N. IL 18/11/1947
avverso la sentenza n. 2948/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
03/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. r.
che ha concluso per} /44.4

-71-17./ e.,449
Udito, per lpartte. civili, l’Avv.
&ce”‘ ru.cd2.4.1
Udit igfensortAvv. A4211,1/41.14-(2717-gai 2,,ce-z4;

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Data Udienza: 03/12/2013

20 Ragusa Bruno

Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, ha affermato la
responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo in
danno di Guccione Giovanni e lo ha altresì condannato al risarcimento del danno
nei confronti delle parti civili.
La pronunzia è stata riformata dalla Corte d’appello di Catania che ha

L’imputazione riguarda la realizzazione di lavori di scavo del terreno in
prossimità di una cisterna che, a causa del cedimento del sito, precipitava
travolgendo e schiacciando il lavoratore Guccione che si trovava nei pressi e che
nell’occorso riportava lesioni letali.

2. Ricorrono per cassazione le parti civili con atti di analogo tenore. Si
premette che il giudizio ha riguardato sia l’imputato nella veste di committente
sia il geometra Emanuele Campanella che, per incarico dello stesso committente,
rivestiva il ruolo di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Nei confronti del
detto Campanella è intervenuta pronunzia di condanna. Si aggiunge che il perno
della pronunzia assolutoria nei confronti del Ragusa è costituito dal fatto che egli
difettasse delle cognizioni tecniche necessarie e che avesse incaricato il
Campanella di eseguire e dirigere i lavori di scavo. Tale apprezzamento è oggetto
di censura. Si assume che l’imputato ha per qualche verso seguito l’esecuzione
dei lavori e non si è quindi spogliato in toto della sua posizione di garanzia. La
fragilità del terreno e la presenza della immediate vicinanze dello scavo della
cisterna sono elementi di fatto che erano conosciuti da ambedue gli imputati e
che conseguentemente il Ragusa ridetto, a causa della sua ingerenza nella
realizzazione dei lavori, deve essere chiamato a rispondere dell’evento. D’altra
parte nei confronti dell’imputato si configura comunque colpa in eligendo
essendovi necessità di affidare ad una ditta specializzata l’interramento della
condotta fognaria che era in corso di esecuzione, mentre l’opera veniva eseguita
in modo non appropriato. Tale ingerenza è dimostrata dalla frequente presenza
sul luogo e quindi da una personale attività di vigilanza. Si sarebbe poi dovuto
considerare che i lavori venivano svolti in economia e che l’imputato poteva
anche essere considerato datore di lavoro della vittima.

3. I ricorsi sono infondati.
La sentenza impugnata considera che il primo giudice ha riconosciuto la
responsabilità dell’imputato malgrado lo stesso avesse affidato l’esecuzione dei
lavori ad un tecnico, il geometra Emanuele Campanella nei confronti del quale si

adottato pronunzia assolutoria per non aver commesso il fatto.

è proceduto separatamente. Lo stesso Tribunale ha affermato la responsabilità
sulla base del rilievo che i lavori edili erano stati affidati in economia ad un
lavoratore autonomo di non verificata professionalità ed in assenza di
apprestamento di presìdi. A tale argomentazione la Corte d’appello oppone che il
committente si è rivolto ad un tecnico qualificato per l’esecuzione dei lavori e
non aveva alcuna competenza specifica per rilevare eventuali omissioni
dell’esperto. L’imputato, infatti, persona priva di competenza, versava oltretutto
in non buona salute tanto da essere costretto a ricovero ospedaliero; sicché

professionista pertanto gravava l’obbligo di approntare le misure di sicurezza
inerenti alla realizzazione di un fossato per la posa in opera di una tubazione nel
terreno nel quale era ubicato il serbatoio infine crollato. Le modalità di scavo, la
profondità, il punto in cui realizzarlo, in modo da non incidere sulla stabilità del
serbatoio comportavano particolari competenze tecniche delle quali l’imputato
era privo. Si aggiunge che le misure di sicurezza non riguardavano comunque la
realizzazione delle opere bensì l’incidenza dello scavo sulla stabilità del serbatoio,
valutazione questa strettamente tecnica. Di qui la pronunzia assolutoria per non
aver commesso il fatto.
Tale valutazione è pienamente aderente ai principi in materia ed immune
da vizi logici. Correttamente si coglie che il committente, come previsto dalla
normativa sui cantieri mobili, aveva affidato la gestione dell’opera ad un tecnico
responsabile per l’esecuzione cui, alla stregua della detta normativa, competeva
la responsabilità in ordine alla gestione del rischio. D’altra parte, in ogni caso, il
sinistro ha avuto la sua scaturigine in un errore di valutazione sulla consistenza
del terreno: adempimento di competenza del professionista incaricato.
I ricorsi devono essere conseguentemente rigettati. Segue per legge la
condanna al pagamento delle spese processuali.

Pqm

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.

Roma 3 dicembre 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco BLAIOTTA)

IL PRESIDENTE

l’incarico tecnico era completamente affidato all’indicato geometra. Su tale

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV Sezione Penale

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