Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49754 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49754 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRARA LUCIANA N. IL 11/06/1972
avverso la sentenza n. 1532/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
25/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il motivo è inammissibile; difatti viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla
sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero tatto che implicano una
valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune
da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella
valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, léesistenza di un logico apparato
argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con
riferimento alla responsabilità dellaimputata in ordine al fatto ascrittogli. Tutto ciò preclude qualsiasi
ulteriore esame da parte della Corte di legittimità ((Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv.
216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente ai pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

24/11/2015
Il Consiiliere Estensore
CARRELLI P
RO

Il Pres dente

1

ANTONIO PET PINO

Il/La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 25/03/2014, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di SAN SEVERO, in data 19/09/2011, nei confronti di
FERRARA LUCIANA confermava la condanna in relazione al reato di cui all’art. 648 c.p.

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