Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49754 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49754 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BENVENUTI MARCO N. IL 14/06/1965
avverso la sentenza n. 5772/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 15/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
02. ed 24L 412./4,

• •.

Udit i difensor Avv.
i0 •

Data Udienza: 03/12/2013

18 Benvenuti Marco

Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Bologna ha affermato la responsabilità dell’imputato in
epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo commesso il 14 dicembre 2005,
con violazione delle norme sulla circolazione stradale in danno di Crepaldi Paolo.
La pronunzia è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna.
Secondo quanto ritenuto dei giudici di merito l’imputato alla guida della

marcia, a causa della condotta di guida non appropriata, veniva colpito da tergo
da altra auto condotta da Scotti Roberto. A seguito della collisione tra i veicoli il
passeggero dell’auto guidata dall’imputato, che non indossava la cintura di
sicurezza, veniva sbalzato all’esterno dell’abitacolo e riportava lesioni letali.

2. Ricorre per cassazione l’imputato. Si lamenta che la Corte d’appello si è
basata su un criterio di mera verosimiglianza senza acquisire alcuna certezza sui
fatti, in assenza di valida ricostruzione cinematica degli accadimenti. Non vi sono
quindi elementi per escludere che l’urto sia venuto nella corsia di sorpasso.
L’unico teste indifferente non ha saputo riferire sui fatti con precisione. Peraltro
già la prima deposizione non era priva di incertezze non essendo state fornite
informazioni sulle modalità dell’impatto e sulla sua collocazione nella sede
stradale.

3. Il ricorso è infondato. Il primo giudice ha ritenuto che l’imputato abbia
inopinatamente ed imprudentemente compiuto la manovra di rientro dopo un
sorpasso, urtando l’altra auto che a velocità elevata viaggiava nella corsia
ordinaria. In aggiunta a ciò, la Corte d’appello considera che non è noto il punto
d’urto e che l’accusa si fonda sulle dichiarazioni dello Scotti e del testimone
indifferente Rigoni il quale in dibattimento ha riferito sui fatti in modo piuttosto
vago, ma ha confermato quanto dichiarato in precedenza con maggiore
precisione. Oltre a ciò, è indubbio che se l’imputato avesse preteso l’uso della
cintura di sicurezza, la proiezione fuori dall’abitacolo non si sarebbe verificata.
Tale apprezzamento appare immune da censure. Esso è basato sulla
integrata lettura delle acquisizioni probatorie e configura due profili di colpa, uno
afferente alla manovra di rientro nella propria corsia dopo il sorpasso; l’altro
connesso al fatto di aver consentito che il passeggero non indossasse la
prescritta cintura di sicurezza. Orbene, quanto al primo profilo il ricorrente
oppone vaghe censure che tentano di attribuire rilievo alla mancanza di una
ricostruzione cinematica dell’incidente che, con tutta evidenza, non è condizione

propria auto, in occasione del rientro dalla corsia di sorpasso verso la corsia di

necessaria per la ricostruzione dei fatti, operata soprattutto alla stregua delle
richiamate deposizioni. L’apprezzamento di merito compiuto, essendo immune
da vizi logici o giuridici, non può essere sindacato nella presente sede di
legittimità.
Non W§ fondato 041 secondo profilo di colpa, che assume un vistoso
rilievo eziologico, posto che la vittima venne sbalzata fuori dell’abitacolo. A tale
ben fondata censura il ricorrente non oppone alcun argomento critico.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la

Pqm

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Roma 3 dicembre 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco BLAIOTTA)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

IL PRESIDENTE

condanna al pagamento delle spese processuali.

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