Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49752 del 03/12/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49752 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GERVASIO ANTONIO N. IL 04/07/1964
avverso la sentenza n. 2001/2012 TRIB.SEZ.DIST. di CERIGNOLA,
del 06/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. g:jttche ha concluso per
~a< Ifrk / COMAtt ; / Udite, per la patte ei-vile, l'Avv Data Udienza: 03/12/2013 I 14 Gervasio Antonio Motivi della decisione 1. Il Giudice di pace di Ortanova ha affermato la responsabilità dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di all'art. 590 cod. pen ed ha determinato la pena considerando la recidiva. La pronunzia è stata parzialmente riformata dal Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Cerignola che, trattandosi 2.Ricorre per cassazione l'imputato lamentando che erroneamente il Tribunale ha emesso condanna al pagamento delle spese processuali non essendo l'imputato soccombente. Non essendovi stato rigetto o inammissibilità dell'impugnazione tale condanna è erronea e viola l'art. 592 cod. proc pen. 3. Il ricorso è fondato. Come correttamente esposto dal ricorrente, il giudice d'appello, in parziale accoglimento dell'impugnazione, ha escluso la recidiva ritenuta dal primo giudice ed ha conseguentemente diminuito la pena. Ciononostante è stata espressa condanna al pagamento delle spese processuali. Tale ultima statuizione si pone in evidente contrasto con il tenore del richiamato art. 592 cod. proc pen., che prevede la condanna al pagamento delle spese processuali sono quando impugnazione sia stata rigettata o dichiarata inammissibile; e non sia stata sia pure parzialmente accolta. In conseguenza, la sentenza di cui si discute deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna in questione. PQM annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, condanna che elimina. Roma 3 dicembre 2013 IL CONSIGLIERE ESTENSORE (Rocco Marco BLAIOTTA) CORTE SUPREMA DI CASSAZ IV Sezione Penale IL PRES SENTE (Car O) di reato colposo, ha escluso la recidiva ed ha rideterminato la pena.