Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49751 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49751 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LANOTTE VITTORIO N. IL 01/01/1985
avverso la sentenza n. 2969/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
08/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cessazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Il motivo è inammissibile; difatti il ricorso è privo della specificità, prescritta dalkart. 581, lett. c),
in relazione alkart 591 lett. c) c.p.p. facendosi genericamente riferimento ad un non meglio
precisato risarcimento morale; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto
di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. peri. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed
a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa
dalla dichiarazione di inammissibilità> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace; Rv. 207648).
Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si dà atto delle risultanze
istruttorie che hanno condotto alla determinazione della pena con riguardo ai parametri di cui
all’art. 133 cod. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili dì colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

24/11/2015

Il/La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 08/10/2013, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANI, in data 18/09/2008, nei
confronti di LANOTTE VITTORIO confermava la condanna in relazione al reato di cui all’art. 629
c.p.

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