Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49751 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49751 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FRADDANNO GENNARO N. IL 05/03/1973
avverso la sentenza n. 4753/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A ache ha concluso per
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Data Udienza: 03/12/2013

9 Fradanno Gennaro

Motivi della decisione

1. A seguito di giudizio abbreviato il Tribunale di Napoli, sezione
distaccata di Sorrento, ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in
ordine al reato di cui all’art. 73, quinto comma, del d.P.R. n. 309 del 1990. La
pronunzia è stata confermata dalla Corte d’appello di Napoli.
L’imputazione attiene alla detenzione di circa 18 grammi di marijuana

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo due motivi.

2.1 Con il primo motivo si espone che con i motivi d’appello era stata
richiesta l’assunzione di prova ex art. 603 cod. proc pen. e segnatamente
l’esame di un agente di polizia, le cui dichiarazioni in ordine al confezionamento
in dosi dello stupefacente collidono con quanto emerge dal verbale di sequestro e
dalle fotografie in atti. La Corte d’appello ha respinto la richiesta l assumendo che
essa è incompatibile col rito abbreviato. Tale enunciazione è erronea ed in
contrasto con la giurisprudenza di legittimità.

2.2 Con il secondo motivo si deduce travisamento della prova, avendo la
Corte d’appello ritenuto l’esistenza di un fatto costituito dal confezionamento
della droga in dosi, confutato dai rilievi fotografici. D’altra parte, il dato
ponderale avrebbe dovuto comunque indurre a ritenere la destinazione della
sostanza ad uso personale, considerata la tossicodipendenza accertata anche
degli organi investigativi e tenuto conto della favorevole condizione economica e
dell’assenza degli strumenti tipici dell’attività di spaccio.

3. Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata argomenta che la detenzione sulla persona, dietro
il banco di illecita del proprio bar, ed in casa, di marijuana confezionata in dosi
avvolte nella carta stagnola mal si concilia con le prospettazioni difensive. Non è
dato sapere perché la droga, invece di essere nascosta per evitare eventuali
controlli pregiudizievoli, sia stata tenuta indosso dietro il detto banco di vendita.
L’illecito si configurerebbe comunque, pure se la sostanza fosse stata detenuta
anche solo in parte per uso personale. Si aggiunge che la richiesta integrazione
probatoria è incompatibile con il rito abbreviato.

indosso e di altri 4 grammi circa in casa.

3.1 Alla stregua di tale argomentazione ambedue i motivi colgono nel
segno. Invero, questa Corte ha ripetutamente affermato il condiviso principio che
in appello, a seguito di giudizio abbreviato, è possibile l’assunzione ex officio di
mezzi di prova ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., quando necessario per
l’accertamento del fatto, senza che tale integrazione faccia perdere all’imputato il
beneficio della diminuzione di pena per la scelta del rito (Cass. III, 2 marzo
2004, Rv. 228535; Cass. I, 27 ottobre 1998, Rv. 211877).
Dunque, senza ragione è stato escluso l’approfondimento sollecitato ai fini

modalità di confezionamento della droga. A tale riguardo, sulla base del
materiale probatorio disponibile, si configura pure il dedotto vizio di travisamento
della prova. Invero, dagli atti di polizia e dalla fotografia in atti emerge che si è
in presenza di due reperti avvolti in plastica trasparente, mentre non emerge né
visivamente né documentalmente il confezionamento in dosi singole avvolte nella
stagnola di cui si dà conto nelle sentenze di merito.
Dunque la sentenza deve essere annullata con rinvio ai fini di una nuova
disamina del caso che pervenga a determinare le modalità di confezionamento
dello stupefacente.

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Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli
per nuovo esame.

Roma 3 dicembre 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco BLAIOTTA)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

IL PRESIDENTE

dell’accertamento di una circostanza ritenuta di decisivo rilievo, afferente alle

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