Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49750 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49750 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TROPEA FRANCESCO N. IL 23/12/1956
PRIVITERA ORAZIO N. IL 10/09/1964
avverso la sentenza n. 601/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
17/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: ,
TROPEA FRANCESCO deduce; violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al
trattamento sanzionatorio.
Il motivo è inammissibile; difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena determinata dal
giudice di primo grado considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, rilevando
di non potere concedere le attenuanti generiche alla luce deR.assenza di elementi di segno positivo
valutabili in tal senso nonché alla luce della pericolosità sociale delle:imputato valutata sulla base
delle modalità della condotta reiterata due volte. E sul punto, conformemente anorientamento
espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti
rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal
giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la
stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione
neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti
indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. II n.
3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione
delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli
altri da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); quanto al mancato
riconoscimento della continuazione si è fatto riferimento all’assenza di elementi che consnetissero di
considerare le rapine frutto di un’unica determinazione volitiva.
PRIVITERA ORAZIO deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata
applicazione della continuazione.
Il motivo è inammissibile, in quanto le rapine indicate non risultavano scaturire da un’unica
determinazione volitiva.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie
ciascuno della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

24/11/2015

Il/La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 17/09/2014, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di ASTI, in data 29/05/2013, nei confronti di TROPEA
FRANCESCO, PRIVITERA ORAZIO, confermava la condanna in relazione al reato di cui all’art. 628
c.p.

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