Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49750 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49750 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CUOMO VINCENZO N. IL 23/03/1967
avverso la sentenza n. 2313/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per . /it uite,u4 (t44.41 51,4.-4 * 1 • ce-e 2.1.e4/2.10)

I I •

Data Udienza: 03/12/2013

6 Cuomo Vincenzo

Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Taranto ha affermato la responsabilità dell’imputato in
epigrafe in ordine al reato di cui agli artt. gt1 cod. pen. e. 73 ed 80, lettera A, del
d.P.R. n. 309 del 1990. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d’appello di
Napoli che ha adottato pronunzia assolutoria per alcune imputazioni ed ha
rideterminato la pena.

2. Ricorre per cassazione l’imputato lamentando che , considerata l’entità
limitata dello stupefacente/ si sarebbe dovuta ritenere la prevalenza dell’attenuante di
cui al quinto comma del richiamato art. 73 rispetto alla recidiva.

3. Il ricorso è fondato. Infatti la sentenza impugnata considera che il ridetto
quinto comma dell’art. 73 individua una circostanza attenuante di cui non può essere
ritenuta la prevalenza rispetto alla recidiva reiterata specifica, operando il divieto di cui
all’art. 69 comma 4 cod. pen., sicché correttamente il primo giudice ha espresso
giudizio di equivalenza. Tale enunciazione non è corretta. Con

la sentenza

costituzionale n. 251 del 2012 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.
69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della
circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. ridetto sulla recidiva di
cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. Infatti, il giudizio di bilanciamento tra
circostanze eterogenee consente al giudice di valutare il fatto in tutta la sua ampiezza
circostanziate. Deroghe al bilanciamento però sono possibili e rientrano nell’ambito
delle scelte del legislatore, e sono sindacabili dal Giudice delle leggi ove trasmodino
nella manifesta irragionevolezza, che nel caso di specie è resa evidente dall’enorme
divaricazione delle cornici edittali stabilite dal legislatore per il reato circostanziato e
per la fattispecie base prevista dal primo comma dell’art. 73. Inoltre la disciplina
censurata, nel precludere la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva
reiterata, realizza una deroga rispetto al principio di proporzionalità della pena, la
quale diviene adeguata al caso di specie anche per mezzo dell’applicazione delle
circostanze.

Secondo

l’art.

27,

terzo

comma,

Cost. infatti, la finalità rieducativa della pena implica un costante “principio di
proporzione” tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra.
Dunque, essendo stata caducata la norma di cui al richiamato art. 69 per
effetto della detta pronunzia costituzionale, la sentenza va annullata con rinvio. La
Corte di merito dovrà nuovamente esperire la ponderazione tra le dette circostanze
alla stregua del novum.

L’imputazione attiene a ripetuti episodi di spaccio di dosi di marijuana

Pqm

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di comparazione tra le
circostanze e rinvia alla Corte d’appello di Napoli per nuova valutazione sul punto.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco BLAIOTTA)

cci

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

IL PRESIDENTE
(Cari

O)

Roma 3 dicembre 2013

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