Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4975 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4975 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IMPERATO GIOVANNI N. IL 02/10/1975
avverso la sentenza n. 6279/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del
23/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
C.J2-“(1.0
che ha concluso per
1–è”
G3`–a

A

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 19/12/2013

Ritenuto in fatto

IMPERATO Giovanni ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto
colpevole del reato di guida senza patente [commesso il 23 dicembre 2008].

Il giudice riteneva “interrotto” il corso della prescrizione, a seguito del decreto penale

irreperibilità dell’imputato]. Riteneva peraltro che a seguito dell’emissione del decreto
penale non fosse necessario l’avviso “di fine indagini”.

Con il ricorso si censura

la decisione, sostenendone la nullità in ragione proprio

dell’omissione dell’avviso ex articolo 415 bis

c.p.p., ed aggiungendo inoltre che proprio

l’intervenuta revoca per irreperibilità avrebbe impedito l’effetto interruttivo della
prescrizione.

Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.

Vale certamente il rilievo che il decreto penale di condanna interrompe la prescrizione
dalla data della sua emissione e non da quella della sua notificazione all’imputato, come
risulta evidente dal disposto dell’articolo 160, comma 1, c.p. (Sezione IV, 26 settembre
2007, Di Toro, rv. 237885); e tale effetto interruttivo opera quand’anche il decreto fosse
successivamente revocato (Sezione III, 28 novembre 2012, Morandi, rv. 254267).
Pertanto, è inesatto l’assunto difensivo che non si sarebbe realizzato l’effetto interruttivo.

Peraltro, erroneamente il giudice ha ritenuto che, ai fini del rituale esercizio dell’azione
penale con la citazione diretta a giudizio, dopo la revoca del decreto penale, non sia
necessario il previo avviso all’imputato ex articolo 415 bis c.p.p.

La mancanza di tale avviso integra la nullità del decreto di citazione ex articolo 552,
comma 2, c.p.p.

Si impone l’annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al Procuratore della
Repubblica di Napoli.

2

emesso il 22 luglio 2009, pur essendo questo stato revocato [all’evidenza per

PQM
Annulla l’impugnata sentenza senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al
Procuratore della Repubblica di Napoli.
Così deciso in data 19 dicembre 2013

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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