Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49747 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49747 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CETRIOLO MICHELE N. IL 07/07/1958
avverso la sentenza n. 942/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
18/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/11/2015

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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Il motivo è inammissibile; difatti vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame; i motivi pertanto vanno considerati non specifici, non solo per la
loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della
decisione impugnata e quelle poste a fondamento delkimpugnazione, questa non potendo ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi
delkart.591, co.1 lett.c) c.p.p., nelkinammissibilità (Sez. IV n.5191 del 29/3/2000, Barone,
Rv.216473; Sez. II n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). Le motivazioni svolte dal
giudice cappello non risultano, poi, viziate da illogicità manifesta e forniscono esaustiva
motivazione in ordine al diniego delkattenuante di cui al secondo comma delkart.648 cod. pen.,
facendosi correttamente riferimento ad una valutazione complessiva del fatto reato effettuata
attraverso un contestuale apprezzamento di tutti quegli elementi che rientrano nella fattispecie
delittuosa, quali il valore non modico dellé.assegno ricettato e la personalità delkimputato già
gravato da precedenti penali specifici.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

24/11/2015

Il/La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 18/06/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di ALBENGA, in data 20/06/2013, nei
confronti di CETRIOLO MICHELE in relazione al reato di cui all’art. 648 c.p.

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