Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49746 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49746 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HAMAR SAID N. IL 13/05/1989
avverso la sentenza n. 2061/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
11/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
,
Udito il Procuratore G erale in persona del Dott.
che ha concluso per
94CJI–M

04,-g

Udito, per la parte
Udit i difensor

e, l’Avv

Data Udienza: 15/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Verona con sentenza del 4/5/2012, dichiarato
Hajjaji Said colpevole d’illecito trasporto di sostanza stupefacente di tipo
hashish al fine di spaccio, per un peso complessivo di gr. 9.808,20, avente
principio attivo corrispondente a 1.069,44 dosi soglia, riconosciuta sussistere
le attenuanti generiche, lo condannò alla pena stimata di giustizia.

dell’imputato, con sentenza dell’11/2/2013, confermò la sentenza di primo
grado.

2. L’imputato, a corredo del ricorso, deduce unitaria, articolata
censura, con la quale denunzia violazione di legge e vizio motivazionale sotto
due profili.
In punto di rito il ricorrente contesta la decisione della Corte territoriale, la
quale, invocando l’art. 175, cod. proc. pen., aveva ritenuto che l’ordinanza
con la quale era stata disattesa istanza di remissione in termini, avanzata dal
medesimo, fosse soggetta solo a ricorso immediato per cassazione. Così non
era in quanto, nel caso trovava applicazione l’art. 586, cod. proc. pen.,
trattandosi di ordinanza emessa all’udienza preliminare e

«prodromica

all’apertura del dibattimento».

Nel merito l’istanza avrebbe meritato di essere accolta in quanto nelle more
della notifica del decreto di giudizio immediato, nel mentre l’imputato
trovavasi detenuto, il difensore di fiducia aveva rinunciato all’incarico e quello
nominato d’ufficio, il quale non aveva avuto notifica del decreto di cui detto,
s’era visto restringere i tempi per acquisire la procura al fine di chiedere uno
dei riti alternativi in misura contrastante con le esigenze difensive. Inoltre il
detenuto poteva solo rendere dichiarazioni, ai sensi dell’art. 123, cod. proc.
pen., presso la matricola dell’istituto penitenziario, ma non richiedere
notificazione di atti (nella specie, per sollecitare il consenso del P.M.)
In ordine al secondo profilo di censura il ricorrente si duole del mancato
riconoscimento dell’attenuante di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n.
309/1990.
Deduce il ricorrente che la Corte veneziana aveva escluso la ricorrenza
dell’attenuante in parola valorizzando il solo dato ponderale, senza tener
conto della bassa concentrazione del principio attivo e dell’unicità del
trasporto nella veste di «semplice corriere»

1

1.1. La Corte d’appello di Venezia, investita dall’impugnazione

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. La prima censura è infondata.
Anche ad accedere alla tesi prospettata in ricorso, secondo la quale,
poiché l’ordinanza con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato
l’istanza di remissione in termini era stata emessa

«nella fase prodromica

al successivo dibattimento conclusosi con la sentenza impugnata»

non

poteva trovare applicazione l’art. 175, cod. proc. pen., il quale impone lo

generale dettata dall’art. 586, cod. proc. pen., la pretesa è, comunque,
infondata, siccome puntualmente evidenziato con subordinata, ma ben
articolata motivazione, dalla Corte d’appello.
Vanno evidenziati, in primo luogo, i seguenti rilevanti fatti processuali: il
decreto di giudizio immediato venne notificato il 18/1/2012 a mani
dell’imputato e il 16/1/2012 al difensore di fiducia, avv. Leonetti del Foro di
Milano, prima che quest’ultimo rinunziasse al mandato (18/1/2012) e della
revoca dell’imputato (20/1/2012), alla quale seguì la nomina del difensore
d’ufficio, in data 23/1/2012, in persona dell’avv. Toufik Riccardo Shahine del
Foro di Verona; la nomina di cui da ultimo venne comunicata all’avv. Toufik
nella stessa giornata del 23. Dall’esposto si ricava che il termine quindicinale
stabilito dall’art. 458, cod. proc. pen., per richiedere il rito abbreviato non
restò affatto frustrato, stante che sia l’imputato, che il suo difensore (prima
quello di fiducia e poi quello d’ufficio) risultano essere stati posti nella
condizione di effettuare tempestivamente la ponderata scelta processuale del
caso.
Ciò posto, correttamente la Corte di merito ha rilevato che, a mente
dell’art. 123, comma 1, cod. proc. pen., l’imputato detenuto gode della piena
facoltà di presentare le proprie richieste (ivi inclusa quella del rito alternativo)
direttamente al direttore dell’istituto penitenziario e che, per disposizione di
legge, le stesse s’intendono ricevute in quel momento dall’autorità giudiziaria.
Inoltre, secondo l’interpretazione costante di questa Corte suprema qualora
l’imputato nei cui confronti il pubblico ministero abbia promosso giudizio
immediato intenda chiedere il rito abbreviato, ai sensi dell’art. 458 cod. proc.
pen., e si trovi in stato di detenzione, può adempiere all’onere di notifica di
tale richiesta all’ufficio del pubblico ministero, come previsto dalla suddetta
disposizione normativa, mediante consegna di copia della richiesta medesima,
alla direzione dell’istituto di detenzione, ai sensi dell’art. 123, comma primo,
cod. proc. pen., valendo siffatta consegna, per il combinato disposto di tale
articolo e dell’art. 153 cod. proc. pen., come notifica effettuata direttamente
dalla parte (Sez. I, n. 3051 del 17/5/1997; Sez. III, n.4361 del 12/2/1998).

2

specifico rimedio del ricorso immediato per cassazione, bensì la regola

Correttamente è stato, inoltre, osservato che a seguito della riforma
operata con la legge n. 479/1999 l’ammissione al giudizio abbreviato
incondizionato costituisce un diritto dell’imputato e, pertanto, la decadenza
dalla presentazione della relativa richiesta, allorché all’imputato sia stato
notificato il decreto di giudizio immediato, ricorre solo in caso di deposito
intempestivo dell’istanza, dovendosi escludere che la decadenza consegua
anche all’omessa notifica al P.M., non più chiamato ad esprimere il proprio
consenso sulla richiesta e titolare di un limitato potere di interferenza solo nel

n. 4985 dell’8/1/2009).
In definitiva, non può che condividersi il ragionamento della Corte di
merito: all’imputato detenuto sono assicurate modalità semplici e celeri per
manifestare la propria volontà in ordine alla scelta del rito abbreviato, tanto
da escludersi con certezza che la sua posizione risulti svantaggiata rispetto
all’imputato in stato di libertà e, per quel che qui rileva, che si sia consumata
un’ipotesi che imponga la restituzione nel termine.

4.1. La seconda censura non supera il vaglio d’ammissibilità in
quanto manifestamente infondata.
Il ricorrente, senza effettivamente misurarsi con l’ampia motivazione resa
sul punto dalla Corte territoriale (pag. 5), invoca il riconoscimento
dell’attenuante della lieve entità, che nella specie, siccome chiarisce la Corte
d’appello, non ricorre tenuto conto del quantitativo dello stupefacente
sequestrato, corrispondente a ben 1069 dosi soglia, e, quindi, in grado di
soddisfare un’ampia platea di consumatori; nonchè della condotta tenuta
(all’imputato, evidentemente ben inserito in contesti criminale adusi
abitualmente al traffico di stupefacente all’ingrosso, venne assegnato il
rilevante compito dell’importante trasporto dalla Lombardia al Veneto).
Nessuna contraddizione, poi, s’intravede tra la benevola valorizzazione della
formale incensuratezza al fine della concessione delle attenuanti generiche e
la non ricorrenza dell’attenuante in esame, la cui sussistenza non può
prescindere dalla constatata 4lievita del fatto.

5. All’epilogo consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

3

caso di un’istanza subordinata ad un’integrazione probatoria (Cass., Sez. VI,

Così deciso in Roma ij 5/10/2013.

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