Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49745 del 15/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 49745 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ROMIS VINCENZO

Data Udienza: 15/10/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUSCEMI ANNA N. IL 05/04/1950
GALIOTO ALESSANDRO N. IL 05/05/1971
GALIOTO GIORGIO N. IL 06/05/1975
GALIOTO LAURA N. IL 18/05/1981
nei confronti di:
LIPARI GIOVANNI N. IL 18/07/1965
BUCCELLATO ANTONIO N. IL 28/10/1949
SALOMONE ALFREDO N. IL 20/09/1961
MIGLIORE GIUSEPPE N. IL 17/03/1951
CIA VARELLO ANTONIO N. IL 26/09/1965
avverso la sentenza n. 2681/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 06/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS
Udito il ProcuratoreGenerale in persona del Dott. et ■WW/Ccu
e
che ha concluso per

ibtd i e()

/4

-l-ww~h -).:4-)Eí

ote

Qttie,

Udito, per la parte civile, l’Avv

E

auers
‘&47,ki.,-K,

)&f..-1241r;

Q

2

4 ) f uAL,e,\

eeP /0,

QA/e

Af e

Bweit jer3

ozio ~À-e ,
(1,7)

Uditi difensmiAvv.k rFq,( 4,71\9

RITENUTO IN FATTO
1. Lipari Giovanni, Buccellato Antonio, Salamone Alfredo, Migliore Giuseppe e Ciavarello Antonio venivano assolti dal Tribunale di Palermo con la formula “perché il fatto non costituisce
reato” in relazione all’imputazione di cui agli artt. 113 e 589 c.p. in relazione al decesso di Galioto Francesco.

2. Proponevano appello il Procuratore Generale territorialmente competente nonchè le parti

3. La Corte d’Appello di Palermo pronunciava declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione
del Procuratore Generale per carenza di interesse, evidenziando che successivamente alla pronuncia di primo grado era nel frattempo maturato anche il termine di prescrizione, di tal che,
ad avviso della Corte stessa, con il proposto gravame l’ufficio requirente non avrebbe potuto
ottenere alcun risultato vantaggioso.
La Corte distrettuale dichiarava altresì inammissibile l’appello delle parti civili, sotto un duplice
profilo: a) con il gravame era stata sostanzialmente sollecitata l’affermazione di penale responsabilità degli imputati, e non erano stati specificamente indicati gli effetti specifici di carattere
civile perseguiti, non potendo ritenersi sufficiente, a tal fine, che nell’incipit dell’atto di appello
fosse stata indicata la finalità dell’impugnazione con l’espressione “agli effetti civili”; b) il difensore delle parti civili non risultava in possesso della procura speciale per proporre impugnazione, non potendo considerarsi tale quella rilasciata al difensore stesso e così testualmente
formulata: “per la costituzione di parte civile nel procedimento in questione per tutti i gradi del
giudizio, attribuendo tutte le facoltà di legge compresa quella di sottoscrivere l’atto di costituzione di parte civile e conferendo altresì allo stesso mandato defensionale ai sensi dell’art. 100
cpp nei confronti dei suddetti”.

4. Ricorrono per cassazione le parti civili, a mezzo del difensore avv. Ermanno Zancla previo
conferimento allo stesso di procura speciale per proporre il ricorso, rilasciata con atto in calce
all’atto di impugnazione; con il ricorso si denuncia violazione di legge, e

_si sostiene che

l’appello era stato chiaramente finalizzato agli effetti civili e che la procura rilasciata al difensore comprendeva, come desumibile dalla sua formulazione riferita a tutti i gradi del giudizio, anche la facoltà di proporre impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso merita accoglimento per la fondatezza di entrambe le censure.
5.1. Quanto alla prima questione t, relativa alle finalità perseguite dalle parti civili con l’appeli
lo, è sufficiente sottolineare che recentemente le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un
contrasto interpretativo, hanno enunciato il seguente principio: “L’impugnazione della parte

civili Buscemi Anna, Galioto Alessandro, Galioto Giorgio e Galioto Laura.

civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l’espressa indicazione che l’atto è proposto ai soli effetti
civili” (Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012 Ud. – dep. 08/02/2013 – Rv. 254130). L’appello proposto dalle parti civili era dunque, sotto tale aspetto, ammissibile.
5.2. Per quel che riguarda la legittimazione del difensore delle parti civili a proporre l’appello,
dalla stessa sentenza impugnata si rileva che la procura in argomento era finalizzata alla “costituzione di parte civile nel procedimento in questione per tutti i gradi del giudizio”. Dunque,

proposito basta evocare l’indirizzo interpretativo avallato dalle Sezioni Unite, cui il Collegio ritiene di dover aderire, secondo cui «è legittimato a proporre appello il difensore della parte
civile munito di procura speciale (mandato alle liti) anche se non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura “per un solo grado del processo”, stabilita dall’ad. 100 comma 3 cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte – desumibile dalla interpretazione del
mandato – di attribuire anche un siffatto potere»

(Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004 Ud. –

dep. 18/11/2004 – Rv. 229179). Appare evidente che la formulazione della procura rilasciata
nella concreta fattispecie dalle parti civili – con il riferimento esplicito al “procedimento” ed a
“tutti i gradi del giudizio” – rendeva palese la volontà delle parti civili stesse di conferire al difensore anche la facoltà di impugnazione, così rispettando i requisiti individuati dalle Sezioni
Unite con il principio appena ricordato (si veda in proposito anche

Sez. 5, n. 33453 del

08/07/2008 Ud. – dep. 14/08/2008 – Rv. 241394, secondo cui “è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale che non faccia espresso riferimento
al potere del difensore di proporre detto gravame, sempre che la procura rilasciata possa essere interpretata nel senso che il mandato difensivo comprenda anche tale potere”).
6. La sentenza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio al giudice civile competente
per valore in grado di appello (art. 622 c.p.p.), vedendosi in ipotesi di annullamento concernente esclusivamente gli effetti civili non essendo stata impugnata la declaratoria di inammissibilità dell’appello che era stato proposto dal Procuratore Generale territoriale avverso la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado nei confronti degli imputati; il giudice di rinvio
provvederà anche per le spese tra le parti relative al presente giudizio.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di
appello cui rimette il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
Roma, 15 ottobre 2013

Il Pres nte

Il Consigliere estensore

(Carlo G’

(V’ cenzo Romis)

QAAAA-4/2–ì

Gtei (

rusco)

era esplicito il riferimento al “procedimento” ed a “tutti i gradi del giudizio”. Orbene, anche in

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV Sezione Penale

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA