Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49743 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49743 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PICHIERRI GIANNI N. IL 16/01/1980
avverso la sentenza n. 459/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 17/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il motivo è inammissibile; difatti viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla
sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una
valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune
da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella
valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, lelegigtPn7a di un logico apparato
argonnentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con
riferimento alla responsabilità dell’imputato in ordine al fatto ascrittogli. Tutto ciò preclude qualsiasi
ulteriore esame da parte della Corte di legittimità ((Sez. U n. 12 del 31/5/2000, lakani, Rv.
216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

24/11/2015
Il Consigliere Estensore
CARRELLI PA
RO

Il Pres . de te
AN IONIO PFETIFfINO

Il/La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, con sentenza in data 17/06/2014, confermava la
condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di MANDURIA, in data
16/10/2012, nei confronti di PICHIERRI GIANNI in relazione al reato di cui all’art. 629 c.p.

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