Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49743 del 15/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 49743 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ROMIS VINCENZO

,
su) ricorstproposty da:

SENTENZA

i

TUOZZO CARMELO N. IL 23/04/1970
TUOZZO GIAMPIERO N. IL 15/01/1973
avverso la sentenza n. 6700/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
01/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS
il Procuratore Generale in persona del Dott. eQAMA- )k”- -5-;ÉQXrfre`
che ha concluso per

,Ak , Q

4)

Udito, pe
U9.í dife or Avv.

, l’Avv

Data Udienza: 15/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Tuozzo Carmelo e Tuozzo Giampiero venivano condannati dal Tribunale di Alba, alle rispettive pene ritenute di giustizia, per iPreatbagli stessi così contestat* reato di cui agli
artt. 113,589 commi 1 e 2 c.p. perché, in cooperazione tra loro, TUOZZO Carmelo quale legale rappresentante della T & T Project di TUOZZO Carmelo e Carmelo e C. S.a.s.; TUOZZO
Giampiero (socio accomandante della T & T Project di TUOZZO Carmelo e C. S.a.s nonché

esecuzione dell’opera in relazione ad un cantiere edile, per colpa consistita in negligenza,
imprudenza, imperizia, nonché nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento agli artt.. 20, 23,24,68, del DPR n. 164/56 ed art. 4
del D.M. del 2/9/68 – TUOZZO Carmelo, al fine di seguire i lavori di ricostruzione, realizzando un ponteggio inidoneo sotto il profilo della sicurezza, e TUOZZO Giampiero omettendo di
verificare la corretta applicazione delle misure di sicurezza, in particolare in relazione al
predetto ponteggio (nonostante avesse eseguito numerosi sopralluoghi sul cantiere, da ultimo in data 30/05/2005), realizzato con parapetti di protezione degli impalcati in diversi
tratti incompleti in quanto privi di tavola fermapiede e di corrente intermedio, con ponteggi
montati sulle facciate dell’edificio non adeguatamente ancorati, con aperture nelle solette
non protette, oppure coperte con tavolati non fissati – avevano consentito e fatto sì che
Pershqefa Ferdinand (dipendente “in nero” della T & T Project di TUOZZO Carmelo e C.
S.a.s.), allorché era intento a lavorare sul ponteggio posto sulla facciata esterna del fabbricato oggetto dei lavori di ristrutturazione in corrispondenza dell’ultimo piano fuori terra dell’edificio (all’altezza di circa otto metri da terra), presumibilmente occupato a realizzare
l’impalcatura di un cornicione e la sua parte sottostante, proprio a causa del fatto che l’ultimo piano utile del ponteggio era sprovvisto di tavola fermapiede fino alla quinta stilata da
destra ed era altresì privo, in parte, di corrente intermedio, cadesse nel vuoto, così procurandosi lesioni gravissime (grave trauma cranio-encefalico polifratturativo) che ne avevano

fratello di TUOZZO Carmelo) quale Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed

cagionato l’immediato decesso (in Alba, 1.06.2005 (411,o 4)
( ,Tvo2,.9 moi EL,01,4,:xx4 odiata
Cihkol~tto,to p” -^Z
, otritZ t( o °C C.A.; ael (ck-tk 483 c q., , Cal„,D C P44″.e-Littz v e,t.„ L,A 0(4\ cet,t‘fruake,
)(

,

2. A seguito di gravame ritualmente proposto dagli imputati, la Corte d’Appello di Torino
confermava l’impugnata decisione disattendendo tutte le argomentazioni difensive prospettate dagli appellanti finalizzate, per un verso, a sostenere la tesi della occasionalità della
presenza del Pershqefa nel cantiere – affermando che costui si sarebbe ivi recato per salutare alcuni lavoratori suoi amici e sarebbe poi salito di sua iniziativa sul ponteggio – e, per altro verso, a contestare le violazioni di legge loro addebitate con l’imputazione. La Corte territoriale, nell’esaminare le doglianze degli appellanti, richiamava anche la sentenza di primo
grado – sottolineandone la completezza e puntualità nella disamina degli elementi fattuali e
della normativa di riferimento – ed evidenziava che gli appellanti avevano sostanzialmente

riproposto le tesi difensive già illustrate in primo grado, “tutte prese in considerazione dal
Primo Giudice nella puntuale ed accurata ricostruzione del fatto, derivante da una scrupolosa e fedele lettura degli esiti dell’approfondita istruttoria dibattimentale, sviluppatasi nel
corso di svariate udienze” (pag. 6 della sentenza d’appello).

3. Ricorrono per cassazione gli imputati deducendo violazione di legge e vizio motivazionale,
con censure che possono così sintetizzarsi: Tuozzo Carmelo:-4 non sarebbe stata raggiunta

nio, lavorava “in nero” alle dipendenze della ditta del Tuozzoi le dichiarazioni rese al riguardo dalla moglie della vittima sarebbero state caratterizzate da contraddizioni tali da minarne
l’attendibilità e non sarebbe stata adeguatamente valutata e considerata la deposizione del
consulente del P.M. il quale aveva riferito che non era stato possibile chiarire cosa stesse facendo l’infortunato al momento dell’incidente; non sarebbero state considerate le minacce di
cui sarebbe stato vittima l’imputato ad opera dei congiunti della vittima per indurlo al risarcimento a prescindere da statuizioni giudiziarie, e ciò nemmeno ai fini del riconoscimento
delle attenuanti generiche; la Corte distrettuale avrebbe omesso qualsiasi motivazione in
ordine alle doglianze dedotte con l’appello relativamente al reato sub c); la Corte sarebbe
ancora incorsa in palese vizio di motivazione avendo richiamato “per relationem” la sentenza di primo grado con formulazioni apodittiche senza dar conto di specifici motivi di impugnazione; prescrizione dei reati alla data del 1 dicembre 2012 essendo decorso il termine
massimo di sette anni e mezzo di cui all’art. 157 c.p. come modificato con la legge n. 251
del 2005 11p Tuozzo Giampiero: ti vizio motivazionale in ordine alla ritenuta inefficienza ed inidoneità del ponteggio, non potendo in alcun modo presumersi che un ponteggio eretto per
un fabbricato di tre piani fuori terra potesse presentare così vistose carenze strutturali sul
piano quantitativo e qualitativo; dunque, come sostenuto dalla difesa, il ponteggio “de quo”
non era più utilizzato a partire dal febbraio 2005 avendo l’impresario comunicato di dover
proseguire solo con lavorazioni interne; vi sarebbe stato travisamento della prova quanto alla valutazione delle dichiarazioni rese da Tuozzo Carmelo il quale aveva detto che “per
quanto riguarda le lavorazioni sul cantiere, sinceramente presumo che sia andata come ha
detto mio fratello ,• con tale frase, secondo il ricorrente, Tuozzo Carmelo aveva inteso confermare che Tuozzo Giampiero non era stato informato che bisognava operare ancora sul
ponteggio per lavori al cornicione, tant’è che era stata rilasciata dal coordinatore della sicurezza autorizzazione allo smantellamento del ponteggio sin dal febbraio 2005; quanto alla
presenza di intonaco fresco al cornicione del fabbricato, di cui avevano parlato gli ispettori
S.P.R.E.S.A.L., Tuozzo Giampiero sapeva che tutti gli operai “in regola” di cui egli era a conoscenza erano impegnati in lavori interni al piano terra ed al primo piano, ed ignorava
quindi che il Pershqefa, lavoratore “a nero”, stesse svolgendo attività lavorativa al cornicione utilizzando il ponteggioi Tuozzo Giampiero, nella veste di coordinatore alla sicurezza poteva rispondere solo dei lavorii in atto quali comunicati dal datore di lavoro, vale a dire i la-

Afrow

la prova a sostegno della tesi accusatoria secondo cui il Pershqefa, al momento dell’infortu-

vori interni al piano terra ed al primo piano, e non era stato portato a conoscenza del cambiamento improvviso del programma lavorativo che comportava l’utilizzo del ponteggio il cui
smantellamento era stato già autorizzato dal Tuozzo Giampiero sin dal febbraio 2005.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per le ragioni di seguito indicate.
Avuto riguardo alla reiterazione delle prospettazioni difensive, già sottoposte al vaglio del
giudice di appello, va innanzi tutto posta in rilievo la genericità dei due atti di impugnazione

nunciato, e più volte ribadito nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non
specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per
la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel
vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità”
(in termini, Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000 Ud. – dep. 03/05/2000 – Rv. 216473; conf: Sez.
5, n. 11933 del 27/01/2005, dep. 25/03/2005, Rv. 231708).
Ulteriore profilo di inammissibilità è ravvisabile poi nella manifesta infondatezza delle censure dedotte che concernono apprezzamenti di merito e valutazioni probatorie che non possono formare oggetto del sindacato in questa sede: la Corte d’Appello ha reso adeguata e logica motivazione, analizzando tutti gli aspetti della vicenda (dinamica dell’infortunio, condotta del lavoratore, nesso causale) e spiegando le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente
la penale responsabilità di entrambi gli imputati.
Giova sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio di
motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato, o – a seguito della modifica apportata all’art.
606.1, lett. e), c.p.p. dall’art. 8 della L. 20.2.2006, n. 46 – da “altri atti del procedimento
specificamente indicati nei motivi di gravame”; il che vuoi dire – quanto al vizio di manifesta
illogicità – per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l’iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico, e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un’altra interpretazione o
di un altro iter, quand’anche in tesi egualmente corretti sul piano logico: ne consegue che,
una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla
vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, ancorché
munite di eguale crisma di logicità (cfr. Cass., Sez. Un., 27.9.1995, n. 30). Tale principio,
più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato poi confermato ancora dalle
stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che: “esula dai poteri della Corte di Cassazione
quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui

(pur articolati con diffuse argomentazioni), alla luce del condivisibile principio di diritto, e-

apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il
vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali” (N.6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV.
207944); “l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato – per
espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza
delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convinci-

me vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile
<

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA