Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49742 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49742 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

MARGHERITA TADDEI
MIRELLA CERVADORO
GIOVANNA VERGA
ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI
MONTRONE

Consigliere Consigliere – Consigliere – Rel.
Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO GIUDICE GASPARE N. IL 20/11/1977
avverso la sentenza n. 834/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
14/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

REGISTRO GENERALE
N. 51852/2014

Data Udienza: 24/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato. Il motivo è inammissibile;
difatti il ricorso è privo della specificità, prescritta dalkart. 581, lett. c), in relazione alkart 591 lett.
c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di impugnazione
dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivirende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi,
quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione
di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza,
con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si dà atto delle risultanze istruttorie che hanno
condotto allé.affermazione di penale responsabilità delkinnputato in ordine al reato allo stesso
ascritto.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma dì euro mille alla cassa delle ammende.

24/11/2015

Il Consigliere Estensore
CARRELLI PA
ROB

Il Pre idente
ANTONIO RStIPINO

Il/La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 14/07/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO, in data 20/12/2013,
nei confronti di LO GIUDICE GASPARE in relazione al reato di cui all’art. 628 c.p.

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