Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49741 del 24/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49741 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KARKOUB RIDHA N. IL 28/01/1969
avverso la sentenza n. 215/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
09/102014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 24/11/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Il motivo è inammissibile;difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena determinata dal
giudice di primo grado, ritenendo di non potere concedere le attenuanti generiche, considerandola
bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, avendo preso in considerazione, a tal fine, le
modalità della condotta e l’assenza di elemmenti positivi da valutare ai fini della concessione delle
attenuanti invocate. Nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto,
divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice delappello con motivazione sintetica, ma congrua ed
esaustiva, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti.
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione
delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e kargomentare scevro da vizi logici, come nel
caso di specie. (Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., m 12 del 31.5.2000,
Sakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 ).
•
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
24/11/2015
Il Consigliere Estensore
CARRELLI p,m.„’ DI MONTRONE
Re:1M
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Il/La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 26/11/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 19/11/2012, nei
confronti di KARKOUB RIDHA in relazione al reato di cui all’art. 648 c.p.