Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49740 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49740 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARTINO ANTONIO N. IL 01/03/1986
avverso la sentenza n. 9065/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS
Udito il Procuratore Gen rale in persona del Dott. egt(A/l}wche ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

3 A 4-,/

Data Udienza: 15/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Martino Antonio veniva condannato dal Tribunale di Napoli, all’esito di giudizio celebrato
con il rito abbreviato, alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 30.000,00 di
multa, per violazione della legge sugli stupefacenti, con la recidiva reiterata, specifica ed
infraquinquennale; il Tribunale riteneva l’imputato non meritevole delle attenuanti generiche
avuto riguardo alla gravità della condotta e tenuto altresì conto del comportamento

contributo alla ricostruzione della vicenda sviluppatasi sotto la diretta osservazione dei
militari”.

2. Proponeva rituale impugnazione il Martino il quale, in apertura del giudizio di secondo
grado, rinunciava a tutti i motivi di gravame, eccezion fatta per quelli concernenti la
richiesta delle attenuanti generiche e di un più favorevole trattamento sanzionatorio.
La Corte d’Appello di Napoli disattendeva la richiesta di attenuanti generiche sottolineando, a fondamento del convincimento così espresso, la gravità della condotta,
caratterizzata dallo spaccio continuato di cocaina, ed i precedenti penali dell’imputato di cui
uno specifico – e, richiamando i parametri di cui all’art. 133 c.p., rideterminava tuttavia la
pena riducendola.

3. Ricorre per cassazione il Martino, tramite il difensore, deducendo vizio di motivazione
unicamente in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, osservando che
la Corte territoriale avrebbe omesso di valorizzare adeguatamente la confessione
dell’imputato il quale avrebbe in tal modo dato prova di ravvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza delle
censure dedotte.
Mette conto sottolineare che, secondo principio condivisibile, in tema di circostanze
attenuanti generiche, posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa è
quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della
sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni
tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la
meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta,
sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne
sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata
meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita
motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a

2

V

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processuale dell’imputato stesso “per nulla collaborativo non avendo egli offerto alcun valido

giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; mitigazione il cui diniego risulta,
per converso, adeguatamente motivato alla sola condizione che il giudice, a fronte di
specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi le
plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la
stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta
stessa sì fonda. In questa prospettiva, anche uno solo degli elementi indicati nell’articolo
133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o alla entità del reato ed alle modalità di

derivandone così che, esemplificando, queste ben possono essere negate anche soltanto in
base ai precedenti penali dell’imputato [come, a ben vedere, nel caso di specie, laddove
questi precedenti, tra cui uno per fatto analogo, sono stati valorizzati negativamente] (cfr.
Sezione II, 22 febbraio 2007, Bianchi ed altri). L’impugnata sentenza – nella quale sono
state valorizzate anche le modalità della condotta – si pone assolutamente in sintonia con i
princìpi appena ricordati.

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N.
186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una
somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 ottobre 2013

Il Presidente

Il Cons liere estensore

(Carlo GiusepAe Brusco)
/,’ I -7

(Vi cenzo Romis)

(414 ;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
YV Sezione Penale

esecuzione di esso, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti generiche,

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