Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4974 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4974 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONTESANTO ROBERTO N. IL 16/12/1987
avverso la sentenza n. 541/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Ggnerale in persona del Dott.
Crait, t-0
che ha concluso per i
Jitt
A Y■P-r , Ylis-4’1-5

i 44’el

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/12/2013

Ritenuto in fatto

MONTESANTO Roberto ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando
quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza

Con il ricorso si contesta la ravvisata sussistenza dell’aggravante dell’aver provocato un
incidente stradale [contestata per avere l’imputato, alla guida del proprio veicolo, urtato
un palo della luce, in ragione delle proprie condizioni alterate] e la misura della sanzione
amministrativa accessoria [giustificata in ragione di un precedente specifico].

Considerato in diritto

Il ricorso, tipicamente evocante tematiche di fatto, non affrontabili all’evidenza in sede di
legittimità, è manifestamente infondato.

Quanto all’aggravante, la Corte di merito ha correttamente applicato il principio secondo
cui, in tema di guida sotto l’influenza dell’alcool, perché possa ravvisarsi la circostanza
aggravante del coinvolgimento in un “incidente stradale” prevista dal comma 2

bis

dell’articolo 186 del codice della strada occorre che il soggetto abbia “provocato” un
incidente e quindi che sia accertato un coefficiente causale della sua condotta rispetto al
sinistro (Sezione IV, 28 maggio 2013, Callegaro).

Risulta in proposito spiegato in modo qui non rinnovabile che l’imputato aveva provocato
l’incidente [l’urto contro un palo della luce] in ragione delle proprie condizioni alterate.

Incensurabile, e adeguatamente motivato, con riferimento al richiamato precedente, è la
determinazione assunta sulla durata della pena accessoria.

Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

2

alcolica.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in data 19 dicembre 2013

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