Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49739 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49739 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALL ABLAYE N. IL 31/12/1967
avverso la sentenza n. 2145/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
11/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il motivo è inammissibile; difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena determinata dal
giudice di primo grado considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, avendo
preso in considerazione, a tal fine, le modalità della condotta e la personalità dellaimputato. Nel
ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è
pervenuto il giudice daappello con motivazione sintetica, ma congrua ed esaustiva, previo specifico
esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti.
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione
delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e laargomentare scevro da vizi logici, come nel
caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000,
Sakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 ).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

24/11/2015
Il Consigliere Estensore
CARRELLI P
RO

Il/La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 11/06/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SAVONA, in data 24/02/2011, nei confronti
di FALL ABLAYE in relazione al reato di cui all’art. 648 c.p.

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