Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49739 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49739 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPPUCCIO SALVATORE N. IL 25/05/1973
avverso la sentenza n. 2853/2007 CORTE APPELLO di CATANIA, del
14/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. eelMit)ut
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che ha concluso per

Udito, per la parte civile

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Data Udienza: 15/10/2013

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RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Siracusa – Sez. Dist. di Augusta – condannava Cappuccio Salvatore alla pena di
mesi 2 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per guida in stato di ebbrezza, tenendo conto,
ai fini della determinazione della pena, della recidiva, reiterata, specifica ed infraquinquennale
contestata con il capo di imputazione.

diniego delle attenuanti generiche ed all’entità della pena – la Corte d’appello di Catania
confermava l’impugnata decisione e, per la parte che in questa sede rileva, riteneva
insuscettibile di diminuzione la pena inflitta al Cappuccio dal primo giudice, ritenendo del tutto
condivisibili le argomentazioni svolte dal primo giudice.
Ricorre per cassazione il Cappuccio, tramite il difensore, deducendo vizio di motivazione in
ordine all’entità della pena asseritamente eccessiva, in particolare per avere i giudici di merito
ritenuto di dover attribuire valenza in concreto alla contestata recidiva che avrebbero invece
ben potuto escludere – data la natura facoltativa della stessa secondo il consolidato indirizzo
giurisprudenziale – avuto riguardo alle circostanze oggettive e soggettive del caso in esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rileva il Collegio che, pur avendo censurato il trattamento sanzionatorio, il Cappuccio non ha
centrato specificamente la violazione di legge in cui sono incorsi i giudici del merito i quali
hanno ritenuto sussistente in concreto la recidiva in relazione a reato contravvenzionale per il
quale l’imputato è stato condannato, applicando il relativo aumento sulla pena base,
nonostante la modifica introdotta con l’art. 4 della legge n. 251 del 2005 (c.d. legge ex Cirielli)
che consente di applicare la recidiva nel solo caso in cui, dopo essere stato condannato per un
delitto non colposo, il soggetto commetta un altro delitto non colposo. La nuova norma ha
quindi sostituito la disposizione precedente che prevedeva l’aumento per la recidiva nei
confronti di chi, dopo essere stato condannato per un reato (delitto o contravvenzione), ne
commetteva un altro. Trattasi di norma di diritto sostanziale, e, in quanto più favorevole per
l’imputato, deve quindi trovare immediata applicazione; in tal senso questa Corte ha già avuto
modo di pronunciarsi, affermando il seguente principio: “La disposizione di cui all’art. 4 della
legge n. 251 del 2005, (che ha modificato l’istituto della recidiva disponendo l’aumento di un
terzo della pena solo nel caso in cui un soggetto, dopo essere stato condannato per un delitto
non colposo, commetta un altro delitto non colposo) ha eliminato la possibilità di applicare la
recidiva con riferimento alle contravvenzioni ed ai delitti colposi ed è di immediata applicazione
in quanto norma di diritto penale sostanziale” (in termini, “ex plurimis”, Sez. Fer., n.
26556/06, imp. Leonardini, RV. 234377).

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A seguito di gravame ritualmente proposto – con censure relative alla ritenuta colpevolezza, al

Ciò posto, occorre verificare se, alla data della odierna udienza, sia interamente decorso il
termine massimo di prescrizione.
Il fatto addebitato al Cappuccio (guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico pari a 1,47
gr/I e 1,58 accertato, rispettivamente, con le due prove tecniche) è stato commesso 1’8
dicembre 2006.
Trattandosi di reato contravvenzionale, il termine di prescrizione (art. 157 c.p. come
novellato con la legge n. 251/2005) è pari ad anni quattro, aumentato al massimo di cinque

ormai ampiamente decorso, non rilevandosi dagli atti periodi di sospensione tali da
procrastinare la decorrenza del termine stesso a data successiva alla odierna udienza.
L’impugnata sentenza deve essere quindi annullata senza rinvio per essere estinto il reato
ascritto al Cappuccio per intervenuta prescrizione, non emergendo dagli atti elementi tali da
imporre il proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 del codice di rito.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
Roma, 15 ottobre 20013

Il Presidente

Il Consigliere estensore
(V’ cenzo Romish

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

anni tenendo conto degli atti interruttivi. Alla data odierna tale termine massimo risulta

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