Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49737 del 02/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 49737 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

Data Udienza: 02/10/2013

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :

SPOTO Mirko, n. a Prato il 20\5\1988
avverso la sentenza del 19\9\2011 della Corte di Appello di
Firenze (nr. 76\2010);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Carlo Destro,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
7,2

ì

1. Con sentenza del 20\5\2009 il G.I.P. del Tribunale di Firenze condannava Spoto
Mirko per il delitto di traffico di stupefacenti in concorso con Rosini Fabiana,
quest’ultima trovata in possesso di 148 pasticche di ecstasy all’interno di una
discoteca (acc. in Firenze il 14\9\2008).
Rilevava il giudice che attraverso un servizio di osservazione della P.G. all’interno della
discoteca, era stata vista la Rosìnì porgere una pasticca allo Spoto, il quale a sua volta
l’aveva passata ad un giovane che l’aveva assaggiata con la lingua per poi
riconsegnargliela. Intervenuti per un controllo, avevano rinvenuto sostanza
stupefacente ìndosso alla Rosìni. In sede di interrogatorio la donna aveva ammesso i
fatti, ma escludeva ogni responsabilità dello Spoto; quest’ultimo, nel respingere gli
addebiti negava anche di avere passato la pasticca al giovane.
Il G.I.P. considerato che ìl passaggio della pasticca era sintomatico del concorso con la
Rosini nella detenzione di tutta la sostanza, pronunciava la condanna dello Spoto.
2. Con sentenza del 19\9\2011 la Corte di Appello di Firenze ribaltava parzialmente la
pronuncia di primo grado. In particolare, ritenuto che il singolo episodio a cui aveva
assistito la P.G. non dava certezza circa il concorso dello Spoto nella detenzione di
tutte le pasticche di ecstasy, lo assolveva da tale delitto, ritenendolo responsabile
esclusivamente della offerta in vendita della singola pasticca. Qualificato il fatto di
lieve entità (comma quinto dell’art. 73), con le attenuanti generiche e la diminuente del
rito abbreviato, rideterminava la pena in mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed € 1.400=
di multa, con i doppi benefici valutata l’incensuratezza.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato,
lamentando :
3.1. la violazione di legge ed in particolare del prìncìpìo di correlazione (art. 521 c.p.p.),
in quanto chiamato a giudizio per rispondere del concorso in detenzione di 148
pasticche di ecstasy, l’imputato si era visto condannare per il delitto di offerta in
vendita di una pasticca, condotta questa in fatto non contestata.
3.2. il vizio della motivazione laddove la circostanza di avere passato ad un ragazzo
una pasticca da assaggiare era stata ritenuta un’offerta in vendita, senza valutare
l’ipotesi alternativa di un consulto tra acquirenti per il controllo della qualità della
sostanza; inoltre l’avere negato il passaggio della pasticca non poteva essere
interpretato come indizio di colpevolezza, in quanto la negazione atteneva alla
contestazione, cioè alla mediazione nella vendita, non il fatto storico del passaggio
della pasticca.
CONSIDERATO in DIRITTO
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4.1. In ordine alla doglianza di natura processuale formulata, va ricordato che questa
Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha statuito che “La violazione
dell’obbligo di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza, non si verifica
quando l’accusa venga precisata o integrata con le risultanze degli interrogatori e degli
altri atti acquisiti al processo, e in particolare quando il fatto ritenuto in sentenza,
quantunque diverso da quello contestato, sia stato prospettato dallo stesso imputato
come elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare un’ipotesi dì reato meno
grave, atteso che, avendo in tal caso il medesimo imputato apprestato la necessaria
difesa in relazione alla diversa prospettazione del fatto volontariamente offerta, non è
dato riscontrare quella violazione al diritto alla difesa conseguente alla trasformazione
o sostituzione dell’addebito che la norma intende sanzionare” (cass. Sez. 6, Sentenza n.

RITENUTO in FATTO

In sostanza, per verificare se vi sia stata la violazione del principio di cui all’art. 521
c.p.p., va effettuato un apprezzamento in concreto onde verificare se nella
contestazione, considerata nella sua interezza, non siano contenuti gli stessi elementi
del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, ma anche se una tale
trasformazione, sostituzione o variazione, abbia realmente inciso sul diritto di difesa
dell’imputato, e cioè se egli si sia trovato o meno nella condizione concreta di potersi
difendere. Nel caso di specie la circostanza della offerta della pasticca all’assaggio
dell’acquirente è stata un cardine probatorio dell’accusa e su tale circostanza
l’imputato è stato anche interrogato. Inoltre la stessa difesa, nel richiedere in via
subordinata il riconoscimento della attenuante dì cui all’art. 114 c.p., in ragione della
isolata condotta dello Spoto, ha invitato implicitamente il giudice a tener conto solo
della condotta della offerta della pasticca all’acquirente, invito raccolto dal giudice il
quale, invece di riconoscere l’attenuante dell’art. 114 c.p. in relazione al più grave
fatto di detenzione di tutta la sostanza, più favorevolmente per il reo, ha circoscritto il
perimetro della sua condotta illecita alla mera offerta in vendita, così qualificando il
fatto come di lieve entità.
Alla luce di quanto esposto, la censura deve ritenersi infondata.
4.2. Quanto al motivo di censura relativo alla valenza penale della offerta della
pasticca ad un giovane (pasticca consegnatagli dalla Rosini), il giudice di merito l’ha
qualificata come offerta in vendita tenendo conto della oggettiva significatività della
condotta, posta in essere in sinergia con la Rosinì e del fatto che dì tale condotta
l’imputato non aveva dato alcuna giustificazione, anzi negando il fatto storico del suo
verificarsi.
Le censure mosse dalla difesa alla sentenza sul punto, esprimono solo un dissenso
rispetto alla ricostruzione del fatto ed invitano ad una rilettura nel merito della
vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della
sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle
argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui
avere rilievo.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
12 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 2 ottobre 2013
Il Consigliere esten ore

20118 del 26/02/2010 Ud. (dep. 26/05/2010) Rv. 247330; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11082 del
12/10/2000 Ud. (dep. 28/10/2000) Rv. 217222).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA