Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49736 del 26/03/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 49736 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COLASUONNO FRANCESCO N. IL 27/06/1987
avverso la sentenza n. 15630/2009 TRIB.SEZ.DIST. di BARLETTA,
del 11/10/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVIN
r /(
( A1 4
ty(f&A.A.4.–,
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

/kee-S2/2’ì’;

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/03/2013

Ritenuto in fatto e in diritto
Colasuonno Francesco ha proposto appello awerso la sentenza del Tribunale di Trani, sezione
distaccata di Barletta, in data 11.10.2010, con cui è stato condannato per il reato di Cui all’art. 116
c.d.s. all’ammenda di euro 5.000,00, chiedendo la determinazione della pena nel minimo edittale,
la concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge.
Osserva questo collegio che, non essendo previsto l’appello contro le sentenze di condanna alla
sola pena dell’ammenda, la sentenza impugnata non è appellabile ma solo ricorribile per
Tuttavia, indipendentemente dalla qualifica giuridica di appello data all’impugnazione, questa,
essendo stata proposta davanti a giudice incompetente, a norma dell’art. 568 ultimo comma
c.p.p., si converte in ricorso per cassazione.
Come tale il ricorso è inammissibile perché si fonda su censure in fatto, non proponibili in sede di
legittimità, ove non si possono accertare i presupposti per la concessione delle attenuanti
generiche e dei benefici di legge. In sostanza, le richieste avanzate, involgendo accertamenti di
merito ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento del trattamento sanzionatorio
richiesto dal ritorrente, sé sono proponibill in appello, noh possono essere dedotte con ricorso
per Cassazione.
A ciò va aggiunto il difetto di specificità del ricorso in quanto il ricorrente si limita a chiedere
diverso e più mite trattamento sanzionatorio nonché la concessione dei benefici di legge, senza
indicare in maniera compiuta le ragioni sottese a tali richieste, con riferimento alla motivazione
della sentenza impugnata.
Il ricorso è dunque inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.000,00 favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26.3.013

Cassazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA