Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49735 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49735 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ADZOVIC NENAD …. N. IL 07/12/1986
ADZOVIC ESSED N. IL 04/05/1984
avverso la sentenza n. 1911/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
19/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi:
ADZOVIC NENAD deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
responsabilità dell’imputato ed alla determinazione della pena.
ADZOVIC ESSED deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
responsabilità dell’imputato ed alla determinazione della pena.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili; difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena
determinata dal giudice di primo grado considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore
del fatto, avendo preso in considerazione, a tal fine, le modalità della condotta e la personalità degli
imputati. Nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da
quelle cui è pervenuto il giudice dé.appello con motivazione sintetica, ma congrua ed esaustiva,
previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti.
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il Metodo di valutazione
delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e kargomentare scevro da vizi logici, come nel
caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000,
Sakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 ).

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie
ciascuno della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

24/11/2015

Il/La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 19/09/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di TRANI, in data 10/04/2014, nei
confronti di ADZOVIC NENAD CAZO , ADZOVIC ESSED, in relazione al reato, contestato in
concorso di cui all’art. 628 c.p.

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