Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49733 del 24/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49733 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUPA ALIN N. IL 05/01/1988
avverso la sentenza n. 190/2014 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
23/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 24/11/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il/La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 23/06/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di VERONA, in data 30/07/2013, nei
confronti di RUPA ALIN in relazione al reato di cui all’art. 628 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il motivo è inammissibile in quanto il ricorso è stato proposto tardivamente oltre il termine di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
24/11/2015
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.