Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49732 del 24/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49732 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARDINALE MASSIMILIANO N. IL 17/03/1976
avverso la sentenza n. 1251/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
01/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 24/11/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con
riferimento alla richiesta di pèrevalenza delle attenuanti sulle aggravanti.
Il motivo è inammissibile, difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena determinata dal
giudice di primo grado considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, avendo
preso in considerazione, a tal fine, le modalità della condotta e la personalità dellaimputato ed
avendo tenuto conto del divieto di cui all’art. 69 comma 4 cod. pen. Nel ricorso si prospettano
esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice
daappello con motivazione sintetica, ma congrua ed esaustiva, previo specifico esame degli
argomenti difensivi attualmente riproposti.
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione
delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e laargomentare scevro da vizi logici, come nel
caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000,
Sakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 ).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
24/11/2015
Il Consigliere Estensore
CARRELLI PLP1BI DI MONTRONE
MARIA
RO
Il/La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 01/07/2014, confermava la condanna alla pena
ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI, in data 06/11/2013,
nei confronti dì CARDINALE MASSIMILIANO in relazione al reato di cui all’art. 628 c.p.