Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49731 del 24/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49731 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TIMPANARO ORAZIO N. IL 19/08/1992
avverso la sentenza n. 626/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
10/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 24/11/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il motivo è inammissibile. Difatti viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla
sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una
valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune
da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella
valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, léesistenza di un logico apparato
argonnentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con
riferimento alla responsabilità delliimputato in ordine ai fatto ascrittigli; in tal senso si è fatto
riferimento a puntuali risultanze probatorie in base alle quali emergeva che lé.innputatodoveva
ritenersi responsabile anche dei reati di cui ai capi A), B) ed H). Tutto ciò preclude qualsiasi
ulteriore esame da parte della Corte di legittimità ((Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv.
216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
24/11/2015
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
CARRELLI PAL1 B DI MONTRONE
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ANTONIO RI5S IPINO
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Il/La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 10/06/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di CATANIA, in data 21/11/2013, nei
confronti di TIMPANARO ORAZIO in relazione al reato di cui all’art. 628 c.p.