Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4973 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4973 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

Data Udienza: 19/12/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONINI BRUNO N. IL 26/12/1953
avverso la sentenza n. 372/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
17/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. v tv..
che ha concluso per A:,e
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riA21,03–) ;

Udito, per la parte civile, l’Avv,
Uditi difensor Avv.

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DA.;- )N.Z,
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otA,

Ritenuto in fatto

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze dichiarava l’inammissibilità
dell’appello formulato da MONINI Bruno avverso la sentenza del tribunale di Livorno che lo
aveva dichiarato responsabile, nella qualità di amministratore unico della società Nivolet
s.r.I., de reato di lesioni colpose aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica

La Corte di merito, premesso che la sentenza impugnata era stata pronunciata, come
emergeva dall’intestazione della stessa e dai verbali di udienza, in assenza e non nella
contumacia dell’imputato, all’udienza del 25 giugno 2010 e che la motivazione era stata
depositata il 13 settembre 2010 con il rispetto del termine di 80 giorni indicato ai sensi
dell’art. 544, comma 3, c.p.p., affermava l’avvenuto decorso dei termini per impugnare alla
data del 30 ottobre 2010 (giorni 45, come stabilito dall’art. 585, comma 1, lettera c),
c.p.p), mentre l’appello era stato proposto con atti distinti rispettivamente in data 13 e 14
dicembre dello stesso anno.

Il ricorrente si duole della violazione dell’art. 591 c.p.p. ul rilievo che il giudice di appello
aveva considerato erroneamente l’imputato presente e non contumace, senza tener conto
che il Monini aveva partecipato esclusivamente all’udienza del 12.6.2009, assistito dal
difensore nominato ex art. 97, comma 4 c.p.p, durante la quale il giudicate rinviava il
processo all’udienza di smistamento del 10.7.2009 alla quale compariva esclusivamente il
difensore di ufficio. Si sostiene, pertanto, che il processo a carico dell’imputato era iniziato
solo con l’udienza del 10.7.2009 e che quindi essendo alla stessa non presente l’imputato,
pur ritualmente citato, lo stesso doveva considerarsi contumace. Tale ricostruzione sarebbe
stata condivisa dal primo giudice il quale aveva considerato l’imputato contumace.
Con il secondo motivo si duole che la Corte di appello non aveva considerato il principio del
“favor impugnationis” in relazione all’evidente affidamento da parte dei difensori circa la
notifica dell’estratto contumaciale all’imputato ed alla conseguente decorrenza dei termini
da tale data, limitandosi ad affermare che l’indicazione circa la contumacia contenuta nella
sentenza di primo grado era frutto di un refuso.

Considerato in diritto

I motivi, strettamente connessi, meritano trattazione congiunta.

Il ricorso è infondato.

2

in danno del lavoratore Tiziano Toffolo.

Va

preliminarmente

ricordato, in diritto,

che l’art. 420, comma 2,

quinquies,

c.p.p.,stabilisce il principio che l’imputato, il quale dopo essere comparso, si allontana
dall’aula dell’udienza, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore, così
accettando il giudizio in sua assenza.
In questa situazione, in cui la mancata successiva comparizione dell’imputato sia dovuta
ad una precisa determinazione volitiva dettata da una libera scelta, non può parlarsi di
contumacia ma di “assenza”, come peraltro fatto palese dal testo e dalla rubrica del citato

effettiva presenza in udienza ai fini della efficacia della lettura del dispositivo quale mezzo di
conoscenza della sentenza: ne consegue che, nella ipotesi data, non sussiste alcun obbligo
di notifica dell’avviso di deposito con estratto della sentenza come previsto per la sentenza
contumaciale ( v. da ultimo Sezione I, 7 marzo 2013, n. 14388, Santostefano ed i
precedenti nella stessa citati).

La vicenda in esame si iscrive perfettamente nell’ambito di operatività dei suddetti principi
ove si consideri (previo apprezzamento degli atti da parte della Corte di cassazione, qui
consentito atteso il contenuto della censura) che all’udienza del 12 giugno 2009, fissata
come udienza di smistamento, il giudicante dava atto della presenza dell’imputato ( libero
presente) ed accogliendo l’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore di
ufficio, sostituito ex art. 97, comma 4, c.p.p da altro difensore, all’udienza del 10 luglio
2010, invitando le parti presenti a comparire per detta data senza ulteriore avviso.

Da quando esposto discende la infondatezza della doglianza, con le conseguenze di cui in
dispositivo.

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 19 dicembre 2013

Il Consigliere estensore

art. 420-quinquies c.p.p. che menzionano appunto tale termine, “assenza” equiparata alla

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