Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49729 del 24/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49729 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
REN HE N. IL 09/05/1979
avverso la sentenza n. 3185/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
11/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 24/11/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dallèart. 581, lett. c), in relazione allé.art 591 lett. c)
c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di impugnazione dei
requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivirende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi,
quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione
di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza,
con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si dà atto delle risultanze istruttorie che hanno
condotto allèaffermazione di penale responsabilità dellèimputata in ordine al reato alla stesso
ascritto
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
24/11/2015
Il Consigliere Estensore
CARRELLI PA
RO
Il/La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 11/10/2012, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di RIETI, in data 18/09/2008, nei confronti di
REN HE in relazione al reato di cui all’art. 648 c.p.