Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49728 del 24/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49728 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MBOUP TOUBA N. IL 05/06/1974
avverso la sentenza n. 1831/2010 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 24/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 24/11/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il/La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 24/06/2014, parzialmente riformando
la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CASTROVILLARI, in data 11/05/2010, nei confronti di
MBOUP TOUBA confermava la condanna in relazione al reato di cui all’art. 648 c.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
24/11/2015
Il Consigliere Estensore
CARRELLI PA
RO
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– il motivo di ricorso, con il quale si deduduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
responsabilita’, è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata ha fatto riferimento ad elementi
oggettivi, la contraffazione dei marchi, sulla base dei quali ha ritebnuto sussistente l’elemento
soggettivo della ricettazione.
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce mancanza di motivazione è inammissibile, in quanto
del tutto generico, conetendo la sentenza impugnata argomentazioni esaustive riferite nai motivi di
gravame proposti in forza delle quali è stata confermata la decisione di primo grado.