Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49726 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49726 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIACCHIO PAOLO N. IL 10/07/1962
avverso la sentenza n. 118/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
04/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 24/11/2015

Motivi della decisione
Chiacchio Paolo
ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di
L’Aquila, n.118/10 del 04.07.2014 che ha confermato la sentenza del Tribunale
di Pescara, del 23.09.2008 , di condanna per ricettazione, lamentando vizio di
motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine al mancato riconoscimento
delle generiche.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da
motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cas
sazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato
il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice
di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri
da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6,
n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).Ai sensi dell’articolo 616 cod.
proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte
privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di
una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della ssa delle ammende.
Roma, 4.11.2015
Il Con
Con liere relatore
Li’ Pr€si1efl

R.G.: 54996/2014

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