Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49725 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49725 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIAPPARA ALFONSO ROBERTO N. IL 09/03/1964
avverso la sentenza n. 2468/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 24/11/2015

R.G.: 54994/2014
Chiappara Alfonso Roberto ricorre avverso la sentenza n.5797/14 del
14.07.2014 della Corte d’Appello di Milano, che ha confermato la sentenza di
condanna per il reato di rapina ed altro , del Tribunale di Voghera n.518/2005
del 18.06.2009 lamentando vizio di motivazione con riguardo all’affermazione di
responsabilità ed alla dosimetria della pena.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606 comma 1 c.p.p.,
perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata,
congruamente giustificata sia in relazione all’affermazione di responsabilità sia in
relazione alla dosimetria della pena.
Il ricorrente,infatti, lungi dall’individuare un vizio della motivazione si
limita a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti che la Corte di merito ha
compiutamente analizzato e respinto con una motivazione priva di vizi.Va
ribadito che nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non
deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore
possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune
e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una
formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30/11/1999
dep. 31/1/2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21/12/1993 dep.
25/2/1994, rv 196955).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della cssa delle ammende.
Roma, 0.10.2015
Il Presi
Il Cons liere relatore
L

Motivi della decisione

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