Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49724 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49724 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA MASSIMO N. IL 28/09/1983
avverso la sentenza n. 695/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 08/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 24/11/2015

Motivi della decisione
Bev-ilacqua Massimo ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Lecce, sezione di Taranto,n.974 del 08.07.2014 che ha confermato la sentenza
del Tribunale di Taranto n.243 del 07.02.2012 , di condanna per possesso
ingiustificato di arnesi atti allo scasso, lamentando vizio di motivazione.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Il ricorrente si è limitato ad affermare apoditticamente il vizio della motivazione
senza indicare le ragioni per le quali lamenta tale vizio. Tra i requisiti del ricorso
per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno
o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare
gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.Nel caso di specie il ricorso è
inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c)
c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e
logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura
formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi
mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della ssa delle ammende.
Roma, 4.11.2015
Il Con
ere relatore
Il Presidellte

R.G.: 54986/2014

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