Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49724 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 49724 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FONTANA SALVATORE N. IL 09/04/1950
avverso l’ordinanza n. 768/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
05/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Doti. MARGHERITA
CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Doti. v?,_, 4 ,,,;..j_SLD cl, Pr.,Q._zAk9
c.ej‘.,– ‹)t„…: c.x/-: Q…A.1.h

Uditi difensor Avv.;

4-1….:(9….:.L.

Data Udienza: 17/10/2013

,

Ritenuto in fatto.
1.Con ordinanza del 5 giugno 2013 il Tribunale di Palermo, costituito ex art.
309 c.p.p., respingeva l’istanza di riesame avanzata da Salvatore Fontana e, per
l’effetto, confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi
confronti I’ll maggio 2013 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
56, 110, 629, comma 2 in relazione all’art. 628, comma 2, n. 3 c.p., 7 d.l. n. 152 del
1991) in danno di Domenico D’Agati.
2.Ad avviso del Tribunale gravi indizi di colpevolezza nei confronti
dell’indagato in ordine a lui contestato erano costituiti dal contenuto delle
intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni rese dalla parte offesa, Domenico
D’Agati. Quest’ultimo, imprenditore edile, dopo essere stato stato sottoposto ad
azioni di danneggiamento (apposizione di colla sul catenaccio d’ingresso della
ditta), di minaccia (collocazione di una bottiglia piena di benzina sopra il tetto della
propria autovettura), veniva avvicinato da Fontana, il quale gli proponeva la
fornitura di propri materiali, gli faceva intendere di essere in contatto con individui
che avrebbero potuto garantirgli la tranquillità e gli assicurava che, se avesse
accolto la sua richiesta, non avrebbe subito altre aziono in danno del suo cantiere.
3.Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, Fontana, il quale lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione, non potendo il contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali
e le dichiarazioni della parte offesa costituire elementi univoci e concordanti per
potere affermare che le azioni di intimidazione e violenza, poste in essere in danno
di D’Agati cinque mesi prima del suo incontro con Fontana, fossero realmente
riconducibili a quest’ultimo.
Osserva in diritto.
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale ha attentamente analizzato, con motivazione esauriente ed immune
da vizi logici e giuridici, le risultanze probatorie disponibili e ha desunto la gravità
degli indizi di colpevolezza in ordine al delitto di tentata estorsione pluriaggravata
(artt. 56, 110, 629, comma 2 in relazione all’art. 628, comma 2, n. 3 c.p., 7 d.l. n.
152 del 1991) in danno di Domenico D’Agati dalle dichiarazioni della parte offesa,
motivatamente ritenute genuine ed attendibili, nonché dal contenuto delle
1

Palermo in relazione al delitto di concorso in tentata estorsione pluriaggravata (artt.

intercettazioni, evidenzianti il timore ingenerato in D’Agati dall’avvicinamento di
Fontana, dalla richiesta di acquisto di suo materiale avanzatagli da quest’ultimo in
cambio della protezione del cantiere della ditta, nonché dalla prospettazione che
sarebbe stato preferibile sotto postare alle sue imposizioni piuttosto che a quelle,
inevitabili, di altri.
Il Tribunale, con motivazione compiuta e logica, ha messo in luce
in stretta correlazione la pretesa fornitura dei materiali con la possibilità della
persona offesa di continuare ad esercitare la propria attività senza alcun danno e
senza che altri soggetti intervenissero per avanzare pretese ulteriori, evocava, al
contempo, il nocumento che sarebbe potuto derivare dalla mancata ottemperanza
alle richieste avanzate.
Orbene, lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente
analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico
quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità
logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso
che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità,
rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di Fontana in ordine al
delitti di tentata estorsione pluriaggravata, di cui, correttamente, ha ritenuto
sussistenti gli elementi costitutivi.
Di talché, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado
di inferenza degli indizi e, quindi, sull’attitudine più o meno dimostrativa degli
stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza,
deve porsi in risalto che la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di
legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla
verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che
presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art.
273 c.p.p. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza
poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di
merito.
In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve
essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese
processuali.

2

l’atteggiamento decisamente minaccioso posto in essere da Fontana che, mettendo

Trastr-ssa copia ex art, 23
L. 8-E-:7)5 n. 332
n. 1

Roma,
v

ito DIC. 2013

.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94, comma
1 ter, disp. att. c.p.p.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 17 ottobre 2013.

Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.

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