Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49722 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49722 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIAMINO CLAUDIO N. IL 12/08/1958
BIAMINO GABRIELE N. IL 20/11/1976
LAGAREN PIETRO N. IL 02/02/1971
LANZA CESARE ERNESTO N. IL 24/08/1948
avverso la sentenza n. 4065/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
29/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 24/11/2015

R.G.: 54979/2014

Avverso la sentenza n.2127/2014 del 29.04.2014 della Corte d’Appello di
Torino, che ha confermato la condanna per ricettazione ed altro inflitta dal GUP
del Tribunale di Pinerolo con sentenza n.3225 del 13.10.2011,ricorrono
1)Biamino Claudio
lamentando Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di ricettazione;
2)Biamino Gabriele
lamentando violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza
del reato di ricettazione;
3)Lagaren Pietro
lamentando violazione e/o erronea applicazione degli artt.62 bis,69 e 133
cod.pen con riferimento alle statuizioni assunte in punto di commisurazione della pena e di bilanciamento tra le circostanze.
4) Lanza Ernesto
lamentando erronea applicazione dell’art.530 cod.proc.pen. non essendo stato
dimostrato che l’imputato fosse a conoscenza della provenienza illecita dei beni
depositati dai coimputati presso la sua cascina.
I ricorsi sono tutti manifestamente infondati e pertanto inammissibili.
I ricorsi di Biamino Claudio e Biamino Gabriele, identici nella stesura, sono assolutamente generici perché denunciano il vizio ma indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione dì
individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato .Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità dall’art.
581, comma 1, lett. c) c.p.p., della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione
impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue
lagnanze.
Il ricorso di Lagaren è manifestamente infondato perché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze
aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel
giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena
la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico
(Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie – non ricorre.
E’,infine, inammissibile il ricorso Lanza per violazione dell’art. 606 comma 1
c.p.p., perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata,
congruamente giustificata ( vedi pag.21 ). Va rimarcato che , nel momento del
controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di
merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento», secondo una formula giurisprudenziale ricorrente
(Cass. Sez. 5″ sent. n. 1004 del 30/11/1999 dep. 31/1/2000 rv 215745, Cass.,
Sez. 2” sent. n. 2436 del 21/12/1993 dep. 25/2/1994, rv 196955).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della

Motivi della decisione

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Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa,
si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara in
missibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
del proce
to e , ciascuno, al versamento della somma di € 1.000,00 in favo
re della Cas de ammende.
Roma,
Il Con

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