Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49722 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 49722 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

Data Udienza: 17/10/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MENEGHETTI FABIANO N. IL 22/01/1976
avverso la sentenza n. 692/2012 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA,
del 11/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. P-, _ A

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Ritenuto in fatto.
1.Fabiano Meneghetti propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso
straordinario (art. 625-bis c.p.p.) in relazione alla sentenza n. 782/13 della Quinta
Sezione Penale di questa Corte che aveva rigettato il ricorso proposto dall’imputato
avverso la sentenza della Corte d’assise d’appello di Venezia. Quest’ultima, in sede
con sentenza del 14 luglio 2010, aveva confermato la decisione della Corte
d’Assise di Padova del 31 gennaio 2008 quanto all’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato) in ordine ai reati a lui contestati (capi a, al, a2, a3, a4,
a5, a6, a7, a8, a9, al0, al 1), nonché alla contravvenzione sub capo T della rubrica
e, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, aveva riconosciuto, in
relazione al reato di rapina, la sussistenza dell’aggravante del nesso teleologico (già
contestata con riferimento al reato di omicidio), esclusa dal giudice di prime cure, e
lo aveva condannato alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno di mesi otto.
2. Il ricorrente deduce l’errore percettivo, riscontrabile a pag. 9 della sentenza
impugnata (righe 8 a 14), laddove si osserva testualmente: “la motivazione
sull’assoluta necessità del nuovo atto istruttorio… è stata fornita nel caso di specie
e compare in sentenza a pag. 30, ove si rievoca il dictum della Cassazione che, in
sede di annullamento con rinvio, portava alla rinnovazione della perizia, avendo —
la Suprema Corte — giudicato illogica la decisione d’appello adottata in assenza di
un univoco chiarimento sul tema della compatibilità delle caratteristiche
antropometriche dei rapinatori con quelle dell’imputato”. Tale affermazione, ad
avviso del ricorrente, si fonda su un errore percettivo circa l’effettivo ambito del
devolutum conseguente alla pronuncia di annullamento con rinvio, non avendo la
stessa dato alcuna indicazione, né esplicita né implicita, orientata ad una
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante una perizia antropometrica. In
assenza della suddetta indicazione, in base al combinato disposto degli artt. 627,
comma 2, e 603 c.p.p. il giudice d’appello avrebbe potuto soltanto o assumere
nuovamente prove già formate nel dibattimento di primo grado o assumere nuove
prove, ma non avrebbe potuto assumere nuovamente prove già acquisite in grado
d’appello.

1

di annullamento con rinvio disposto dalla Prima Sezione Penale di questa Corte

3.11 9 ottobre 2013 il difensore delle parti civili costituite Piras Susy, Piras
Miochela, Simonato Gabriella ha depositato una memoria difensiva con la quale
contesta l’ammissibilità del ricorso straordinario, osservando che: a) non si versa in
ipotesi di errore percettivo; b) le doglianze proposte sono identiche a quelle
formulate con i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata, in
sede di rinvio, dalla Corte d’assise d’appello di Venezia ed esaminate dalla Quinta
ricorso.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.L’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio
previsto dall’art. 625 bis c.p.p. consiste in un errore percettivo, causato da una
svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli
atti interni al giudizio stesso, e connotato dall’influenza esercitata sul processo
formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze
processuali, che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata
adottata senza di esso (Sez. U., n. 16103 del 30 aprile 2002).
Per delineare la nozione di “errore di fatto”, inteso come quello di natura
percettiva, occorre fare riferimento all’analoga figura prevista dall’art. 395, comma
1, n. 4 c.p.c (richiamato, per il ricorso per cassazione, dall’art. 391 bis stesso
codice), secondo cui si ha errore di fatto quando la decisione è fondata sulla
supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa oppure quando è
supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita (Sez. fer.
28.11.2001, n. 42794, ric. Schiamone, riv. 220181).
2. Nel caso in esame non si verte, all’evidenza, in un’ipotesi di “errore
percettivo” secondo la nozione in precedenza precisata.
Con la sentenza di annullamento del 14 luglio 2010 la Prima Sezione Penale di
questa Corte aveva rilevato la manifesta illogicità dell’iter argomentativo
sviluppato dalla Corte d’assise d’appello di Venezia nell’ambito della decisione del
12 luglio 2011. Osservava, in proposito, che il giudice d’appello, dopo avere
disposto una perizia antropometrica per accertare se le fattezze corporee dei
2

Sezione Penale della Corte di Cassazione che, l’ l l ottobre 2012 ha rigettato il

rapinatori (tutti con volto travisato), riprese dall’impianto a circuito interno
installato nella gioielleria, fossero compatibili con quelle i Meneghetti e del suo
complice Panizzolo (essendosi fmo a quel momento a conoscenza della sola
descrizione fornita dai testimoni, i quali avevano riferito di un rapinatore robusto,
altro circa m. 1,80), non aveva fornito argomenti razionali per prescindere
dall’esito della perizia negativo per la tesi dell’accusa o per superarlo,
della Prima Sezione Penale di questa Corte).
Alla stregua dell’ambito del devolutum fissato dalla sentenza di annullamento
con rinvio non ricorre, all’evidenza, alcuna violazione dell’art. 627, comma 3,
c.p.p., atteso che la Prima Sezione Penale di questa Corte ha espressamente
indicato la necessità dell’espletamento di una nuova perizia in grado d’appello alla
luce della intrinseca contraddittorietà della decisione d’appello, adottata in assenza
di un univoco chiarimento sul tema della compatibilità delle caratteristiche
antropometriche dei rapinatori con quelle di Meneghetti.
Tali considerazioni sono state tutte sviluppate dalla Quinta Sezione Penale di
Questa Corte (cfr. ff. 8 e 9 della sentenza dell’ 1 l ottobre 2012 che, con
motivazione esente da qualsiasi tipo di vizio, ha puntualmente spiegato le ragioni
per le quali l’operato del giudice di secondo grado in sede di rinvio è stato del tutto
rispettoso dell’ambito del devolutum, oltre che dei principi costantemente enunciati
dalla giurisprudenza di legittimità. L’art. 627, comma 2, c.p.p. non costituisce,
infatti, una norma derogatoria ai principi generali fissati dall’art. 603, comma 3,
c.p.p. riguardante la rinnovazione ufficiosa dell’istruttoria dibattimentale nel
giudizio di appello, e che, pertanto, ben può il giudice di secondo grado disporre
d’ufficio, anche in sede di rinvio, l’ammissione di nuove prove (Sez. 5, n. 15042
del 18 gennaio 2011; Sez. 6, n. 683 del 2 novembre 2004).
3.Sulla base dei rilievi sinora svolti il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile e, conseguentemente, il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, in assenza di prova circa l’assenza di colpa
nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al
versamento della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende,
nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili

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eventualmente procedendo a nuova perizia antropometrica (cfr. f. 22 della sentenza

che vanno liquidate in complessivi euro quattromila per compensi, oltre accessori
di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento alla cassa
dalle parti civili che liquida in complessivi euro quattromila per compensi, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2013.

delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio

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